Assistenza INPS

Assegno sociale 2026: importo, requisiti di reddito ed età

Quanto vale l'assegno sociale nel 2026, chi può chiederlo, quali redditi contano, come si calcola l'importo ridotto e come fare domanda all'INPS.

Un tavolo di legno con un portamonete aperto, un calendario da parete e una lettera dell'INPS accanto a una pianta sul davanzale

L'assegno sociale 2026 vale 546,24 € al mese per 13 mensilità, cioè 7.101,12 € l'anno. Lo paga l'INPS a chi ha compiuto 67 anni, vive stabilmente in Italia e ha redditi sotto 7.101,12 € l'anno, o sotto 14.202,24 € se coniugato. Non servono contributi.

Cos'è l'assegno sociale e a chi serve

L'assegno sociale è una prestazione assistenziale, non una pensione: non dipende da quanto hai versato, ma dall'età, dalla residenza e dal reddito. Lo ha introdotto la legge 335/1995 (art. 3, comma 6) al posto della vecchia pensione sociale, che resta solo a chi la riceveva già prima.

Possono chiederlo i cittadini italiani, i cittadini di un Paese dell'Unione europea iscritti all'anagrafe, i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e i titolari di protezione internazionale.

Serve soprattutto a chi arriva all'età della vecchiaia senza i 20 anni di contributi richiesti: in quel caso la pensione di vecchiaia non scatta e l'assegno sociale è l'alternativa. Chi ha solo contributi dal 1996 in poi ha anche un'uscita di sicurezza a 71 anni con 5 anni di contributi effettivi; i requisiti anno per anno sono nella guida dedicata.

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Quanto vale nel 2026

L'importo 2026 è 546,24 € al mese, pagato per 13 mensilità: la tredicesima arriva a dicembre con la rata ordinaria. In un anno fanno 7.101,12 €.

L'assegno è esente da IRPEF: la cifra che leggi è quella che arriva sul conto. Non entra nel reddito imponibile e non va dichiarato nel 730.

Ogni gennaio l'importo si rivaluta con l'indice dei prezzi, come le pensioni: nel 2025 era 538,69 €, nel 2026 è 546,24 € con l'indice provvisorio dell'1,4 %, salvo conguaglio a gennaio 2027. Trovi il meccanismo nella guida alla rivalutazione 2026.

Oltre una certa età e sotto determinati redditi spettano maggiorazioni sociali che alzano l'importo. Le regole sono diverse da quelle dell'assegno base e l'importo esatto lo comunica l'INPS nella lettera di liquidazione.

Età: la stessa della vecchiaia, e sale con la speranza di vita

Nel 2026 l'età è 67 anni. È la stessa della pensione di vecchiaia e segue gli stessi adeguamenti alla speranza di vita: 67 anni e 1 mese dal 2027 e 67 anni e 3 mesi dal 2028, in base al decreto del 19 dicembre 2025 e alla circolare INPS n. 28/2026. Se compi gli anni nel 2027 o dopo, conta il requisito dell'anno in cui li compi.

Chi riceve la pensione di inabilità civile o l'assegno mensile di invalidità civile, al compimento dell'età passa in automatico all'assegno sociale «sostitutivo», con le regole di reddito dell'assegno sociale.

Residenza: in Italia, stabile e da anni

Servono due cose insieme. La prima è la residenza effettiva e abituale in Italia al momento della domanda e per tutto il periodo in cui ricevi l'assegno. La seconda è il soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni, richiesto dal decreto-legge 112/2008 (art. 20, comma 10) per le prestazioni con decorrenza dal 1° gennaio 2009; l'INPS lo verifica sull'anagrafe e, per i criteri di continuità, applica in via analogica l'art. 9 del Testo unico immigrazione (circolare n. 131/2022).

L'assegno non è esportabile. Se trasferisci la residenza all'estero lo perdi. Per le assenze temporanee l'INPS applica una propria prassi: sospende il pagamento se la permanenza all'estero supera i 29 giorni continuativi, salvo che il soggiorno sia dovuto a gravi motivi sanitari documentati, e dopo 1 anno dalla sospensione revoca la prestazione. I giorni vanno intesi come continuativi: è l'assenza ininterrotta a far scattare la sospensione.

Attenzione. La residenza anagrafica non basta: l'INPS può chiedere prove della presenza effettiva (utenze, assistenza sanitaria, documenti). Chi passa lunghi periodi all'estero dalla famiglia rischia la sospensione anche con la residenza italiana intatta. Il limite dei 29 giorni è una prassi dell'Istituto, non un termine scritto nella legge: davanti a una sospensione conviene farsi assistere da un patronato.

I limiti di reddito e come si calcola l'importo ridotto

Il limite di reddito coincide con l'importo annuo dell'assegno: 7.101,12 € per chi non è coniugato. Per chi è coniugato il limite è il doppio, 14.202,24 €, e si misura sui redditi di entrambi.

Situazione Assegno pieno Assegno ridotto Nessun assegno
Non coniugato reddito proprio pari a zero reddito sotto 7.101,12 € reddito da 7.101,12 € in su
Coniugato redditi di coppia fino a 7.101,12 € redditi di coppia tra 7.101,12 € e 14.202,24 € redditi di coppia da 14.202,24 € in su

L'importo ridotto è la differenza tra il limite e il reddito: 7.101,12 € meno il tuo reddito annuo se non sei coniugato; 14.202,24 € meno i redditi di coppia se sei coniugato. Il risultato si divide in 13 rate.

Esempio. Non coniugato, con una piccola pensione estera di 3.000 € l'anno: l'assegno annuo è 7.101,12 € − 3.000 € = 4.101,12 €, cioè circa 315 € al mese. Coppia con redditi complessivi di 10.000 € l'anno: 14.202,24 € − 10.000 € = 4.202,24 €, circa 323 € al mese.

I redditi si valutano sull'anno in corso: nella domanda dichiari quelli presunti e l'INPS li confronta poi con quelli effettivi.

Quali redditi contano e quali no

Contano i redditi di qualsiasi natura, tuoi e del coniuge: pensioni italiane ed estere, redditi da lavoro, affitti, assegni di mantenimento ricevuti, la pensione di reversibilità, le pensioni di invalidità civile, gli interessi e gli altri redditi tassati alla fonte. Contano anche i redditi esenti da imposta. Si prendono al netto delle imposte e dei contributi.

Non contano: il reddito della casa in cui abiti, il TFR e le sue anticipazioni, gli arretrati soggetti a tassazione separata, i trattamenti di famiglia, l'indennità di accompagnamento e le altre indennità per invalidi, le pensioni di guerra e l'assegno sociale del coniuge.

Se vivi con il coniuge ma siete separati legalmente, contano solo i tuoi redditi. Se avete redditi bassi entrambi, potete chiedere l'assegno tutti e due: ciascuno con il proprio calcolo.

È provvisorio e si rivede ogni anno

L'INPS liquida l'assegno in via provvisoria, sui redditi che hai dichiarato nella domanda. L'anno successivo verifica i redditi effettivi, tuoi e del coniuge, e ricalcola: se erano più alti chiede indietro la differenza, se più bassi paga gli arretrati. Per questo ogni variazione va comunicata subito: un matrimonio, una separazione, una nuova pensione, un affitto, un cambio di residenza. Quando l'INPS chiede la dichiarazione reddituale, va presentata nei termini, altrimenti il pagamento si sospende.

Un ricovero in istituto con retta a carico dello Stato riduce l'assegno per la durata del ricovero.

L'assegno cessa con il decesso. Non è reversibile: il coniuge non riceve alcuna quota, ma può chiederlo per sé se ha i requisiti. Gli eredi possono chiedere solo le rate maturate e non riscosse.

Come fare domanda

La domanda si presenta all'INPS online, con SPID, CIE o CNS, dal servizio dedicato all'assegno sociale; oppure tramite il contact center; oppure gratuitamente tramite un patronato. Servono l'autocertificazione dei redditi tuoi e del coniuge, i dati sulla residenza e l'IBAN per l'accredito.

L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, non dal compleanno. Chi compie l'età e aspetta mesi a presentarla perde le rate intermedie, che non vengono recuperate.

Nota. Conviene presentare la domanda nel mese in cui compi l'età: l'INPS la accoglie con decorrenza dal mese successivo, senza buchi. Se non sei sicuro del reddito, chiedi al patronato di simulare il calcolo prima di inviarla.

Dopo la liquidazione, l'assegno segue il calendario ordinario dei pagamenti INPS. Se la domanda viene respinta, hai diritto a conoscere il motivo e a presentare ricorso. Prima di qualunque passo che tocchi il reddito o la residenza, verifica la tua posizione con l'INPS o con un patronato.

Fai i conti

Domande frequenti

Quanto è l'assegno sociale nel 2026?

546,24 € al mese per 13 mensilità, cioè 7.101,12 € l'anno. È esente da IRPEF, quindi lordo e netto coincidono. A chi ha altri redditi spetta la differenza tra il limite e il reddito. Alcune maggiorazioni legate all'età e al reddito possono aumentarlo: l'importo esatto lo comunica l'INPS con la lettera di liquidazione.

Posso avere l'assegno sociale se non ho mai versato contributi?

Sì. L'assegno sociale non chiede contributi: contano solo l'età (67 anni nel 2026), il soggiorno legale e continuativo in Italia da almeno 10 anni e il reddito, tuo e del coniuge, sotto il limite.

L'assegno sociale spetta se ho una piccola pensione?

Sì, se la tua pensione e gli altri redditi restano sotto 7.101,12 € l'anno (se non sei coniugato) o sotto 14.202,24 € sommando i redditi del coniuge. In questo caso l'assegno è ridotto: l'INPS paga la differenza tra il limite e il reddito, divisa in 13 mensilità.

Se mi trasferisco all'estero mantengo l'assegno sociale?

No. L'assegno sociale non è esportabile: viene pagato solo a chi risiede in Italia. Se sposti la residenza all'estero lo perdi; una permanenza all'estero oltre i 29 giorni continuativi fa sospendere il pagamento secondo la prassi dell'INPS, e dopo 1 anno dalla sospensione l'assegno viene revocato. Fanno eccezione i soggiorni per gravi motivi sanitari documentati.

L'assegno sociale è reversibile al coniuge?

No. Cessa con il decesso del titolare e non dà diritto a una pensione ai superstiti. Il coniuge può chiedere l'assegno sociale per sé, se ha i requisiti di età, residenza e reddito. Gli eredi possono chiedere solo le rate maturate e non riscosse.

Fonti

  1. Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6 — istituzione dell'assegno sociale (8 agosto 1995)
  2. Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 20, comma 10 — requisito di soggiorno legale e continuativo in Italia per l'assegno sociale (25 giugno 2008)
  3. INPS, circolare n. 153 del 19 dicembre 2025 — rinnovo delle pensioni 2026: importo e limiti di reddito dell'assegno sociale (19 dicembre 2025)
  4. INPS, scheda informativa «Assegno sociale» — permanenza all'estero (messaggio INPS 3239/2017): sospensione oltre 29 giorni continuativi, revoca dopo un anno dalla sospensione (4 agosto 2017)