Assistenza INPS

Invalidità civile 2026: percentuali, importi e limiti di reddito

Cosa spetta con l'invalidità civile nel 2026: 340,71 € di pensione al 100 %, assegno mensile dal 74 %, 551,53 € di accompagnamento e i limiti di reddito.

Un angolo soleggiato di un ingresso con sedia di vimini, coperta piegata e bastone da passeggio accanto a una porta aperta sui gerani

Il verbale arriva con una percentuale e quasi mai con una cifra. Nel 2026 le percentuali che fanno scattare un pagamento dell'INPS sono due: dal 74 % al 99 % spetta l'assegno mensile di assistenza, al 100 % la pensione di inabilità civile, entrambi 340,71 € al mese per 13 mensilità. L'indennità di accompagnamento, 551,53 € al mese, è un'altra cosa ancora: non guarda né il reddito né l'età.

Quali percentuali contano davvero

La percentuale la scrive la commissione medico-legale nel verbale, e misura la riduzione permanente della capacità lavorativa. Per le prestazioni economiche dell'INPS le soglie sono due sole.

Sotto il 74 % non c'è nessun assegno: una percentuale più bassa può aprire altri diritti — il collocamento mirato, le agevolazioni fiscali, i permessi della legge 104 — che seguono regole proprie e non si misurano in euro al mese.

Dal 74 % al 99 % si parla di invalido parziale: la prestazione è l'assegno mensile di assistenza, previsto dall'articolo 13 della legge 118/1971. Al 100 %, cioè con inabilità lavorativa totale e permanente, si passa alla pensione di inabilità civile dell'articolo 12 della stessa legge.

Il 74 % è una soglia che conta anche altrove: è la percentuale minima che apre l'Ape sociale e il canale dei lavoratori precoci per chi ha una riduzione della capacità lavorativa riconosciuta.

Nota. Nel 2010 una norma aveva alzato all'85 % la percentuale richiesta per l'assegno mensile, ma quel comma è stato soppresso in sede di conversione del decreto-legge 78/2010 e non ha mai prodotto effetti. La soglia è rimasta il 74 %, come l'ha fissata l'articolo 9 del decreto legislativo 509/1988.

Attenzione a non confondere questa valutazione con quella previdenziale: l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità della legge 222/1984 chiedono i contributi e misurano la capacità di lavoro in modo diverso. Sono due mondi separati, con due visite e due verbali.

Pensione di inabilità civile: quanto vale e il limite di reddito

Nel 2026 la pensione di inabilità civile vale 340,71 € al mese per 13 mensilità: nel 2025 era 336,00 €. Spetta tra i 18 e i 67 anni a chi risiede stabilmente in Italia.

Il limite di reddito è personale e annuo: 20.029,55 €. Si guardano solo i redditi dell'interessato soggetti a IRPEF, mai quelli del coniuge o della famiglia. Alla prima domanda si dichiarano i redditi presunti dell'anno in corso; negli anni successivi l'INPS verifica quelli effettivi.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, non dalla data della visita. Spetta anche a chi è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

Nota. «Inabilità lavorativa totale» nel verbale non significa divieto di lavorare: l'INPS indica espressamente la pensione di inabilità civile come compatibile con l'attività lavorativa, e compatibile con le pensioni di invalidità dell'assicurazione obbligatoria. A pesare è il reddito, non il fatto in sé di lavorare.

Assegno mensile di assistenza: il nodo è il lavoro

L'importo è lo stesso della pensione, 340,71 € al mese per 13 mensilità. Cambia tutto il resto.

Il limite di reddito personale è 5.852,21 € l'anno, meno di un terzo di quello della pensione di inabilità. È la ragione per cui moltissimi verbali al 75 o all'80 per cento non portano un euro: il diritto sanitario c'è, quello economico no.

C'è poi il requisito dell'inattività lavorativa, il più frainteso di tutta la materia. La legge chiede che il titolare «non svolga attività lavorativa», e per anni è stato letto come un divieto assoluto. Dal 2021 non è più così: l'articolo 12-ter del decreto-legge 146/2021 stabilisce che il requisito è soddisfatto anche quando l'invalido parziale lavora, purché il reddito da lavoro resti sotto lo stesso limite previsto per l'assegno.

Esempio. Invalido al 78 %, con un lavoro part-time da 4.500 € lordi l'anno: il reddito resta sotto il limite di 5.852,21 €, quindi l'assegno spetta lo stesso. Se l'anno dopo il reddito sale a 7.000 €, l'assegno si perde per quell'anno.

Ogni anno va resa all'INPS una dichiarazione sulla propria situazione lavorativa, e se la condizione viene meno va comunicato subito. L'assegno è inoltre incompatibile con le pensioni dirette di invalidità erogate dalle gestioni obbligatorie e con le prestazioni per invalidità di guerra, lavoro o servizio: in quei casi si sceglie il trattamento più favorevole, e l'incompatibilità sopravvenuta va comunicata entro 30 giorni.

Indennità di accompagnamento: non guarda il reddito

È la prestazione più alta e la più diversa dalle altre. Nel 2026 vale 551,53 € al mese per 12 mensilità — senza tredicesima — contro i 542,02 € del 2025.

Non spetta per la percentuale in sé. La legge 18/1980 la riconosce a chi, con invalidità totale, non può deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e ha bisogno di assistenza continua. È una di queste due condizioni a dover comparire nel verbale.

Spetta «al solo titolo della minorazione»: nessun limite di reddito, nessun limite di età, nessun rapporto con il lavoro svolto. Si somma alla pensione di inabilità civile, non la sostituisce. Non è reversibile ai superstiti.

Attenzione. Il pagamento si sospende se il ricovero a totale carico dello Stato supera 29 giorni. È incompatibile con le analoghe indennità riconosciute per causa di guerra, di lavoro o di servizio: si può optare per quella più favorevole.

I minori: l'indennità di frequenza

Sotto i 18 anni la prestazione si chiama indennità mensile di frequenza e vale 340,71 € al mese, con lo stesso limite di reddito dell'assegno mensile, 5.852,21 € l'anno. Si paga solo per i mesi di effettiva frequenza di una scuola, di un centro di formazione o di un centro di riabilitazione, fino a un massimo di 12 mensilità l'anno.

Riguarda i minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e i minori ipoacusici con una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore. È incompatibile con qualsiasi ricovero e con le indennità di accompagnamento, speciale e di comunicazione. Al compimento della maggiore età si presenta il modulo AP70 per passare alla prestazione da maggiorenne, senza una nuova visita.

Tutti gli importi del 2026

Invalidità civile 2026: importi mensili e limiti di reddito
PrestazioneCondizione riconosciutaImporto mensile 2026MensilitàLimite di reddito personale annuo
Pensione di inabilità civileinvalidità totale e permanente (100 %)340,71 €1320.029,55 €
Assegno mensile di assistenzadal 74 % al 99 %340,71 €135.852,21 €
Indennità di accompagnamentoinvalidità totale, con impossibilità di deambulare o bisogno di assistenza continua551,53 €12nessuno
Indennità mensile di frequenzaminori di 18 anni che frequentano scuola o centri di riabilitazione340,71 €fino a 125.852,21 €
Pensione ai ciechi civili assoluti, non ricoveraticecità assoluta368,46 €1320.029,55 €
Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluticecità assoluta1.064,98 €12nessuno
Pensione ai sordisordità riconosciuta dalla commissione340,71 €1320.029,55 €
Indennità di comunicazione per i sordisordità riconosciuta dalla commissione272,13 €12nessuno
Il limite di reddito è personale e annuo: si misura sui redditi del solo interessato soggetti a IRPEF, mai su quelli della famiglia. Le indennità spettano «al solo titolo della minorazione», quindi senza limite di reddito e senza limite di età. Fonte: INPS, circolare n. 153/2025, Allegato 2, Tabelle M.1, M.2 e M.3, nella versione rettificata dal messaggio INPS n. 628 del 23 febbraio 2026.

Gli importi delle indennità in tabella sono quelli corretti dal messaggio INPS n. 628 del 23 febbraio 2026, che ha rettificato tre valori pubblicati a dicembre nelle tabelle della circolare di rinnovo: chi consulta solo il PDF di dicembre legge cifre leggermente più alte.

Per i ciechi civili parziali, oltre alla pensione, è prevista un'indennità speciale di 237,14 € al mese, anch'essa indipendente dal reddito; agli ipovedenti gravi spetta un assegno a vita di 252,88 € al mese entro un limite di reddito di 9.629,68 €.

Quando l'importo sale

Le cifre in tabella sono quelle base. Sotto certi redditi entrano in gioco due aumenti.

Il primo è l'incremento delle maggiorazioni sociali, quello che tutti chiamano ancora «incremento al milione». Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 2020 spetta agli invalidi civili totali, ai sordi e ai ciechi totali già dai 18 anni, e fino ai 65. Funziona garantendo un livello di reddito proprio: nel 2026 748,29 € al mese su 13 mensilità. L'aumento è la differenza tra quel livello e la prestazione, quindi al massimo 407,58 € al mese, e spetta se il reddito personale resta sotto 9.727,77 € l'anno (16.828,89 € sommando i redditi del coniuge). Il meccanismo è lo stesso delle pensioni minime.

Il secondo è la maggiorazione dell'articolo 70 della legge 388/2000: 10,33 € al mese per i titolari sotto i 65 anni con redditi entro 7.235,41 € l'anno, o 15.189,46 € con quelli del coniuge. È poca cosa, ma è automatica e compare in cedolino.

Esempio. Invalido civile totale di 50 anni, senza altri redditi: pensione di 340,71 € più incremento di 407,58 €, cioè 748,29 € al mese per 13 mensilità. Con una piccola pensione estera di 2.000 € l'anno l'incremento si riduce della stessa cifra, perché il livello garantito resta quello.

A 67 anni cambia nome

Al compimento dell'età prevista per l'assegno sociale — 67 anni nel 2026 — la pensione di inabilità civile e l'assegno mensile si trasformano in assegno sociale sostitutivo. Lo prevede l'articolo 19 della legge 118/1971, e il passaggio lo fa l'INPS da sé.

I limiti di reddito, però, non diventano quelli dell'assegno sociale ordinario: il paragrafo 4.2 della circolare INPS n. 153/2025 precisa che agli assegni sociali sostitutivi continuano ad applicarsi i limiti dell'invalidità civile, cioè 20.029,55 € l'anno per chi arriva dalla pensione di inabilità e 5.852,21 € per chi arriva dall'assegno mensile. Il confronto con tutte le altre soglie è nella guida ai limiti di reddito 2026.

L'indennità di accompagnamento, invece, non si tocca: continua a essere pagata com'era, perché non ha limiti di età.

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Come si chiede

Il percorso comincia sempre dal medico, non dall'INPS: il medico certificatore compila e invia per via telematica il certificato medico introduttivo. Da lì parte l'accertamento sanitario, che si chiude con il verbale inviato per raccomandata o PEC e disponibile nella cassetta postale online del sito INPS.

Quello che cambia, in questi mesi, è il passaggio successivo. Con la riforma della disabilità (decreto legislativo 62/2024) la valutazione di base è partita in via sperimentale in 9 province dal gennaio 2025, in altre 11 dal settembre successivo e in altre 38 dal marzo 2026: lì il solo certificato medico basta ad avviare tutto, senza domanda amministrativa. Fuori da quelle province la procedura precedente resta invariata fino al 31 dicembre 2026, e la domanda amministrativa va presentata, abbinata al certificato.

La domanda si fa online con SPID, CIE o CNS, oppure gratuitamente tramite un patronato o un'associazione di categoria. Il termine per la liquidazione della prestazione economica è di 45 giorni. Fino a quando l'iter non si è concluso non si può presentare una nuova domanda per la stessa prestazione, tranne che per l'aggravamento.

Prima di rinunciare a un lavoro, di accettarne uno o di presentare la domanda, fai verificare la tua posizione dall'INPS o da un patronato: sul reddito e sulle incompatibilità le conseguenze arrivano l'anno dopo, sotto forma di indebito da restituire.

Correzione (30 ottobre 2026): questa guida scriveva che dopo la trasformazione in assegno sociale sostitutivo valgono «le regole di reddito dell'assegno sociale». Non è esatto: il paragrafo 4.2 della circolare INPS n. 153/2025 stabilisce che ai sostitutivi si applicano i limiti di reddito dell'invalidità civile. Il passaggio e la risposta nelle domande frequenti sono stati corretti.

Fai i conti

Domande frequenti

Quanto si prende con il 75 % di invalidità civile?

Dal 74 % al 99 % spetta l'assegno mensile di assistenza: 340,71 € al mese per 13 mensilità nel 2026. Il reddito personale annuo non deve superare 5.852,21 €: è un limite basso, e questo è il motivo per cui molti verbali al 75 % non portano alcun pagamento.

Posso lavorare se prendo l'assegno mensile di assistenza?

Sì, entro un limite. L'articolo 13 della legge 118/1971 chiede che il titolare non svolga attività lavorativa, ma l'art. 12-ter del decreto-legge 146/2021 ha chiarito che il requisito è soddisfatto anche se si lavora, purché il reddito resti sotto il limite previsto per l'assegno, cioè 5.852,21 € l'anno nel 2026. Ogni anno va presentata all'INPS la dichiarazione sulla propria situazione.

L'indennità di accompagnamento ha un limite di reddito?

No. Spetta «al solo titolo della minorazione»: contano l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o il bisogno di assistenza continua, non il reddito e non l'età. Vale 551,53 € al mese per 12 mensilità, senza tredicesima, e si somma alla pensione di inabilità. Il pagamento si sospende se il ricovero a totale carico dello Stato supera 29 giorni.

Cosa succede all'invalidità civile quando si arriva all'età della pensione?

A 67 anni la pensione di inabilità e l'assegno mensile si trasformano in assegno sociale sostitutivo: il passaggio è automatico e lo fa l'INPS. I limiti di reddito restano quelli dell'invalidità civile, non quelli dell'assegno sociale ordinario: 20.029,55 € l'anno per chi arriva dalla pensione di inabilità, 5.852,21 € per chi arriva dall'assegno mensile. L'indennità di accompagnamento invece continua, perché non dipende dall'età.

L'invalidità civile è la stessa cosa dell'assegno di invalidità INPS?

No. L'invalidità civile è assistenziale: non chiede contributi e guarda la percentuale riconosciuta dalla commissione e il reddito. L'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità della legge 222/1984 sono previdenziali: chiedono cinque anni di contributi e misurano la capacità di lavoro, non una percentuale. Si possono avere entrambe le valutazioni, ma alcune prestazioni sono incompatibili fra loro.

Fonti

  1. Legge 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12, 13 e 19 — pensione di inabilità civile, assegno mensile e sostituzione con la pensione sociale (testo vigente su Normattiva) (30 marzo 1971)
  2. Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 — indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (testo vigente su Normattiva) (11 febbraio 1980)
  3. INPS, circolare n. 153 del 19 dicembre 2025, Allegato n. 2 — Tabelle M.1, M.2, M.3, M.4 e M.5: importi e limiti di reddito 2026 delle prestazioni di invalidità civile (19 dicembre 2025)
  4. INPS, messaggio n. 628 del 23 febbraio 2026 — rettifica delle tabelle M.1, M.2 e M.3: indennità di accompagnamento, di comunicazione e speciale (23 febbraio 2026)
  5. INPS, scheda informativa «Assegno mensile di assistenza» — requisiti, importo 2026 e inattività lavorativa dopo l'art. 12-ter del d.l. 146/2021 (20 luglio 2026)