Assistenza INPS
Invalidità civile 2026: percentuali, importi e limiti di reddito
Cosa spetta con l'invalidità civile nel 2026: 340,71 € di pensione al 100 %, assegno mensile dal 74 %, 551,53 € di accompagnamento e i limiti di reddito.

Il verbale arriva con una percentuale e quasi mai con una cifra. Nel 2026 le percentuali che fanno scattare un pagamento dell'INPS sono due: dal 74 % al 99 % spetta l'assegno mensile di assistenza, al 100 % la pensione di inabilità civile, entrambi 340,71 € al mese per 13 mensilità. L'indennità di accompagnamento, 551,53 € al mese, è un'altra cosa ancora: non guarda né il reddito né l'età.
Quali percentuali contano davvero
La percentuale la scrive la commissione medico-legale nel verbale, e misura la riduzione permanente della capacità lavorativa. Per le prestazioni economiche dell'INPS le soglie sono due sole.
Sotto il 74 % non c'è nessun assegno: una percentuale più bassa può aprire altri diritti — il collocamento mirato, le agevolazioni fiscali, i permessi della legge 104 — che seguono regole proprie e non si misurano in euro al mese.
Dal 74 % al 99 % si parla di invalido parziale: la prestazione è l'assegno mensile di assistenza, previsto dall'articolo 13 della legge 118/1971. Al 100 %, cioè con inabilità lavorativa totale e permanente, si passa alla pensione di inabilità civile dell'articolo 12 della stessa legge.
Il 74 % è una soglia che conta anche altrove: è la percentuale minima che apre l'Ape sociale e il canale dei lavoratori precoci per chi ha una riduzione della capacità lavorativa riconosciuta.
Nota. Nel 2010 una norma aveva alzato all'85 % la percentuale richiesta per l'assegno mensile, ma quel comma è stato soppresso in sede di conversione del decreto-legge 78/2010 e non ha mai prodotto effetti. La soglia è rimasta il 74 %, come l'ha fissata l'articolo 9 del decreto legislativo 509/1988.
Attenzione a non confondere questa valutazione con quella previdenziale: l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità della legge 222/1984 chiedono i contributi e misurano la capacità di lavoro in modo diverso. Sono due mondi separati, con due visite e due verbali.
Pensione di inabilità civile: quanto vale e il limite di reddito
Nel 2026 la pensione di inabilità civile vale 340,71 € al mese per 13 mensilità: nel 2025 era 336,00 €. Spetta tra i 18 e i 67 anni a chi risiede stabilmente in Italia.
Il limite di reddito è personale e annuo: 20.029,55 €. Si guardano solo i redditi dell'interessato soggetti a IRPEF, mai quelli del coniuge o della famiglia. Alla prima domanda si dichiarano i redditi presunti dell'anno in corso; negli anni successivi l'INPS verifica quelli effettivi.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, non dalla data della visita. Spetta anche a chi è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.
Nota. «Inabilità lavorativa totale» nel verbale non significa divieto di lavorare: l'INPS indica espressamente la pensione di inabilità civile come compatibile con l'attività lavorativa, e compatibile con le pensioni di invalidità dell'assicurazione obbligatoria. A pesare è il reddito, non il fatto in sé di lavorare.
Assegno mensile di assistenza: il nodo è il lavoro
L'importo è lo stesso della pensione, 340,71 € al mese per 13 mensilità. Cambia tutto il resto.
Il limite di reddito personale è 5.852,21 € l'anno, meno di un terzo di quello della pensione di inabilità. È la ragione per cui moltissimi verbali al 75 o all'80 per cento non portano un euro: il diritto sanitario c'è, quello economico no.
C'è poi il requisito dell'inattività lavorativa, il più frainteso di tutta la materia. La legge chiede che il titolare «non svolga attività lavorativa», e per anni è stato letto come un divieto assoluto. Dal 2021 non è più così: l'articolo 12-ter del decreto-legge 146/2021 stabilisce che il requisito è soddisfatto anche quando l'invalido parziale lavora, purché il reddito da lavoro resti sotto lo stesso limite previsto per l'assegno.
Esempio. Invalido al 78 %, con un lavoro part-time da 4.500 € lordi l'anno: il reddito resta sotto il limite di 5.852,21 €, quindi l'assegno spetta lo stesso. Se l'anno dopo il reddito sale a 7.000 €, l'assegno si perde per quell'anno.
Ogni anno va resa all'INPS una dichiarazione sulla propria situazione lavorativa, e se la condizione viene meno va comunicato subito. L'assegno è inoltre incompatibile con le pensioni dirette di invalidità erogate dalle gestioni obbligatorie e con le prestazioni per invalidità di guerra, lavoro o servizio: in quei casi si sceglie il trattamento più favorevole, e l'incompatibilità sopravvenuta va comunicata entro 30 giorni.
Indennità di accompagnamento: non guarda il reddito
È la prestazione più alta e la più diversa dalle altre. Nel 2026 vale 551,53 € al mese per 12 mensilità — senza tredicesima — contro i 542,02 € del 2025.
Non spetta per la percentuale in sé. La legge 18/1980 la riconosce a chi, con invalidità totale, non può deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e ha bisogno di assistenza continua. È una di queste due condizioni a dover comparire nel verbale.
Spetta «al solo titolo della minorazione»: nessun limite di reddito, nessun limite di età, nessun rapporto con il lavoro svolto. Si somma alla pensione di inabilità civile, non la sostituisce. Non è reversibile ai superstiti.
Attenzione. Il pagamento si sospende se il ricovero a totale carico dello Stato supera 29 giorni. È incompatibile con le analoghe indennità riconosciute per causa di guerra, di lavoro o di servizio: si può optare per quella più favorevole.
I minori: l'indennità di frequenza
Sotto i 18 anni la prestazione si chiama indennità mensile di frequenza e vale 340,71 € al mese, con lo stesso limite di reddito dell'assegno mensile, 5.852,21 € l'anno. Si paga solo per i mesi di effettiva frequenza di una scuola, di un centro di formazione o di un centro di riabilitazione, fino a un massimo di 12 mensilità l'anno.
Riguarda i minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e i minori ipoacusici con una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore. È incompatibile con qualsiasi ricovero e con le indennità di accompagnamento, speciale e di comunicazione. Al compimento della maggiore età si presenta il modulo AP70 per passare alla prestazione da maggiorenne, senza una nuova visita.
Tutti gli importi del 2026
| Prestazione | Condizione riconosciuta | Importo mensile 2026 | Mensilità | Limite di reddito personale annuo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensione di inabilità civile | invalidità totale e permanente (100 %) | 340,71 € | 13 | 20.029,55 € | ||||
| Assegno mensile di assistenza | dal 74 % al 99 % | 340,71 € | 13 | 5.852,21 € | ||||
| Indennità di accompagnamento | invalidità totale, con impossibilità di deambulare o bisogno di assistenza continua | 551,53 € | 12 | nessuno | ||||
| Indennità mensile di frequenza | minori di 18 anni che frequentano scuola o centri di riabilitazione | 340,71 € | fino a 12 | 5.852,21 € | ||||
| Pensione ai ciechi civili assoluti, non ricoverati | cecità assoluta | 368,46 € | 13 | 20.029,55 € | ||||
| Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti | cecità assoluta | 1.064,98 € | 12 | nessuno | ||||
| Pensione ai sordi | sordità riconosciuta dalla commissione | 340,71 € | 13 | 20.029,55 € | ||||
| Indennità di comunicazione per i sordi | sordità riconosciuta dalla commissione | 272,13 € | 12 | nessuno | ||||
| Il limite di reddito è personale e annuo: si misura sui redditi del solo interessato soggetti a IRPEF, mai su quelli della famiglia. Le indennità spettano «al solo titolo della minorazione», quindi senza limite di reddito e senza limite di età. Fonte: INPS, circolare n. 153/2025, Allegato 2, Tabelle M.1, M.2 e M.3, nella versione rettificata dal messaggio INPS n. 628 del 23 febbraio 2026. | ||||||||
Gli importi delle indennità in tabella sono quelli corretti dal messaggio INPS n. 628 del 23 febbraio 2026, che ha rettificato tre valori pubblicati a dicembre nelle tabelle della circolare di rinnovo: chi consulta solo il PDF di dicembre legge cifre leggermente più alte.
Per i ciechi civili parziali, oltre alla pensione, è prevista un'indennità speciale di 237,14 € al mese, anch'essa indipendente dal reddito; agli ipovedenti gravi spetta un assegno a vita di 252,88 € al mese entro un limite di reddito di 9.629,68 €.
Quando l'importo sale
Le cifre in tabella sono quelle base. Sotto certi redditi entrano in gioco due aumenti.
Il primo è l'incremento delle maggiorazioni sociali, quello che tutti chiamano ancora «incremento al milione». Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 2020 spetta agli invalidi civili totali, ai sordi e ai ciechi totali già dai 18 anni, e fino ai 65. Funziona garantendo un livello di reddito proprio: nel 2026 748,29 € al mese su 13 mensilità. L'aumento è la differenza tra quel livello e la prestazione, quindi al massimo 407,58 € al mese, e spetta se il reddito personale resta sotto 9.727,77 € l'anno (16.828,89 € sommando i redditi del coniuge). Il meccanismo è lo stesso delle pensioni minime.
Il secondo è la maggiorazione dell'articolo 70 della legge 388/2000: 10,33 € al mese per i titolari sotto i 65 anni con redditi entro 7.235,41 € l'anno, o 15.189,46 € con quelli del coniuge. È poca cosa, ma è automatica e compare in cedolino.
Esempio. Invalido civile totale di 50 anni, senza altri redditi: pensione di 340,71 € più incremento di 407,58 €, cioè 748,29 € al mese per 13 mensilità. Con una piccola pensione estera di 2.000 € l'anno l'incremento si riduce della stessa cifra, perché il livello garantito resta quello.
A 67 anni cambia nome
Al compimento dell'età prevista per l'assegno sociale — 67 anni nel 2026 — la pensione di inabilità civile e l'assegno mensile si trasformano in assegno sociale sostitutivo. Lo prevede l'articolo 19 della legge 118/1971, e il passaggio lo fa l'INPS da sé.
I limiti di reddito, però, non diventano quelli dell'assegno sociale ordinario: il paragrafo 4.2 della circolare INPS n. 153/2025 precisa che agli assegni sociali sostitutivi continuano ad applicarsi i limiti dell'invalidità civile, cioè 20.029,55 € l'anno per chi arriva dalla pensione di inabilità e 5.852,21 € per chi arriva dall'assegno mensile. Il confronto con tutte le altre soglie è nella guida ai limiti di reddito 2026.
L'indennità di accompagnamento, invece, non si tocca: continua a essere pagata com'era, perché non ha limiti di età.
Come si chiede
Il percorso comincia sempre dal medico, non dall'INPS: il medico certificatore compila e invia per via telematica il certificato medico introduttivo. Da lì parte l'accertamento sanitario, che si chiude con il verbale inviato per raccomandata o PEC e disponibile nella cassetta postale online del sito INPS.
Quello che cambia, in questi mesi, è il passaggio successivo. Con la riforma della disabilità (decreto legislativo 62/2024) la valutazione di base è partita in via sperimentale in 9 province dal gennaio 2025, in altre 11 dal settembre successivo e in altre 38 dal marzo 2026: lì il solo certificato medico basta ad avviare tutto, senza domanda amministrativa. Fuori da quelle province la procedura precedente resta invariata fino al 31 dicembre 2026, e la domanda amministrativa va presentata, abbinata al certificato.
La domanda si fa online con SPID, CIE o CNS, oppure gratuitamente tramite un patronato o un'associazione di categoria. Il termine per la liquidazione della prestazione economica è di 45 giorni. Fino a quando l'iter non si è concluso non si può presentare una nuova domanda per la stessa prestazione, tranne che per l'aggravamento.
Prima di rinunciare a un lavoro, di accettarne uno o di presentare la domanda, fai verificare la tua posizione dall'INPS o da un patronato: sul reddito e sulle incompatibilità le conseguenze arrivano l'anno dopo, sotto forma di indebito da restituire.
Correzione (30 ottobre 2026): questa guida scriveva che dopo la trasformazione in assegno sociale sostitutivo valgono «le regole di reddito dell'assegno sociale». Non è esatto: il paragrafo 4.2 della circolare INPS n. 153/2025 stabilisce che ai sostitutivi si applicano i limiti di reddito dell'invalidità civile. Il passaggio e la risposta nelle domande frequenti sono stati corretti.
Fai i conti
Domande frequenti
Quanto si prende con il 75 % di invalidità civile?
Dal 74 % al 99 % spetta l'assegno mensile di assistenza: 340,71 € al mese per 13 mensilità nel 2026. Il reddito personale annuo non deve superare 5.852,21 €: è un limite basso, e questo è il motivo per cui molti verbali al 75 % non portano alcun pagamento.
Posso lavorare se prendo l'assegno mensile di assistenza?
Sì, entro un limite. L'articolo 13 della legge 118/1971 chiede che il titolare non svolga attività lavorativa, ma l'art. 12-ter del decreto-legge 146/2021 ha chiarito che il requisito è soddisfatto anche se si lavora, purché il reddito resti sotto il limite previsto per l'assegno, cioè 5.852,21 € l'anno nel 2026. Ogni anno va presentata all'INPS la dichiarazione sulla propria situazione.
L'indennità di accompagnamento ha un limite di reddito?
No. Spetta «al solo titolo della minorazione»: contano l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o il bisogno di assistenza continua, non il reddito e non l'età. Vale 551,53 € al mese per 12 mensilità, senza tredicesima, e si somma alla pensione di inabilità. Il pagamento si sospende se il ricovero a totale carico dello Stato supera 29 giorni.
Cosa succede all'invalidità civile quando si arriva all'età della pensione?
A 67 anni la pensione di inabilità e l'assegno mensile si trasformano in assegno sociale sostitutivo: il passaggio è automatico e lo fa l'INPS. I limiti di reddito restano quelli dell'invalidità civile, non quelli dell'assegno sociale ordinario: 20.029,55 € l'anno per chi arriva dalla pensione di inabilità, 5.852,21 € per chi arriva dall'assegno mensile. L'indennità di accompagnamento invece continua, perché non dipende dall'età.
L'invalidità civile è la stessa cosa dell'assegno di invalidità INPS?
No. L'invalidità civile è assistenziale: non chiede contributi e guarda la percentuale riconosciuta dalla commissione e il reddito. L'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità della legge 222/1984 sono previdenziali: chiedono cinque anni di contributi e misurano la capacità di lavoro, non una percentuale. Si possono avere entrambe le valutazioni, ma alcune prestazioni sono incompatibili fra loro.
Fonti
- Legge 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12, 13 e 19 — pensione di inabilità civile, assegno mensile e sostituzione con la pensione sociale (testo vigente su Normattiva) (30 marzo 1971)
- Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 — indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (testo vigente su Normattiva) (11 febbraio 1980)
- INPS, circolare n. 153 del 19 dicembre 2025, Allegato n. 2 — Tabelle M.1, M.2, M.3, M.4 e M.5: importi e limiti di reddito 2026 delle prestazioni di invalidità civile (19 dicembre 2025)
- INPS, messaggio n. 628 del 23 febbraio 2026 — rettifica delle tabelle M.1, M.2 e M.3: indennità di accompagnamento, di comunicazione e speciale (23 febbraio 2026)
- INPS, scheda informativa «Assegno mensile di assistenza» — requisiti, importo 2026 e inattività lavorativa dopo l'art. 12-ter del d.l. 146/2021 (20 luglio 2026)


