Previdenza integrativa
RITA, rendita integrativa temporanea anticipata: come funziona
La RITA (legge 205/2017) anticipa a rate il fondo pensione fino alla vecchiaia, tassata dal 15 % al 9 %: requisiti, rate, quando conviene e come chiederla.

La RITA, rendita integrativa temporanea anticipata, ti permette di incassare a rate il tuo fondo pensione negli ultimi 5 anni prima della pensione di vecchiaia, se hai smesso di lavorare, hai 20 anni di contributi e 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare. Le rate pagano un'imposta del 15 %, che scende fino al 9 % con gli anni di iscrizione. È lo strumento pensato per chi esce dal lavoro prima di avere la pensione pubblica, e nel 2026 la vecchiaia arriva a 67 anni.
Che cos'è la RITA e da quando esiste
La RITA è stata introdotta in via sperimentale nel 2017 e resa stabile dalla legge 205/2017 (art. 1, c. 168-169), che l'ha inserita nell'art. 11 del d.lgs. 252/2005, la legge quadro dei fondi pensione. L'idea è semplice: il fondo pensione nasce per integrare la pensione pubblica, ma può anche fare da ponte negli anni in cui la pensione pubblica non c'è ancora. Invece di aspettare la vecchiaia per avere capitale o rendita, chiedi al fondo di versarti il montante, tutto o in parte, a rate periodiche fino al giorno in cui matura la pensione di vecchiaia.
Vale per tutte le forme di previdenza complementare: fondi negoziali, fondi aperti, PIP e fondi preesistenti. Non vale per chi non ha un fondo: la RITA si costruisce con gli anni, ed è un motivo in più per decidere presto fra fondo pensione e TFR in azienda.
I requisiti: chi ha smesso di lavorare e i disoccupati di lungo periodo
Ci sono due porte d'ingresso.
La prima è per chi ha cessato l'attività lavorativa e si trova a non più di 5 anni dall'età della pensione di vecchiaia, che nel 2026 è 67 anni, nel 2027 sale a 67 anni e 1 mese e nel 2028 a 67 anni e 3 mesi (circolare INPS n. 28/2026). Servono inoltre 20 anni di contributi nel sistema obbligatorio (INPS o cassa professionale) e 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
La seconda è per chi è inoccupato da più di 24 mesi: può chiedere la RITA fino a 10 anni prima della vecchiaia e non deve dimostrare i 20 anni di contributi; restano i 5 anni nel fondo.
Due precisazioni che contano. La cessazione del lavoro è un requisito al momento della domanda: secondo gli orientamenti della COVIP, una nuova occupazione successiva non interrompe l'erogazione. E l'età di riferimento è quella della vecchiaia nel sistema in cui sei iscritto: per chi ha una cassa professionale con un'età diversa, conta quella della cassa.
Per sapere in che data raggiungi la vecchiaia, e quindi da quando puoi chiedere la RITA, usa il calcolatore.
Come funziona l'erogazione a rate
Nella domanda scegli quanta parte del montante destinare alla RITA, tutta o una quota, e la periodicità delle rate: mensile o trimestrale, di norma. La legge non fissa una cadenza massima — l'art. 11, c. 4, del d.lgs. 252/2005 parla solo di «erogazione frazionata di un capitale» — e la COVIP chiede soltanto che le rate siano almeno due, quindi la periodicità la stabilisce il regolamento del tuo fondo: è il primo dato da cercare nella documentazione della prestazione. Il fondo divide l'importo per il numero di rate che separano la prima erogazione dall'età di vecchiaia e ti versa la rata; l'importo viene ricalcolato nel tempo perché la parte non ancora erogata resta investita.
Proprio per questo la porzione destinata alla RITA viene di norma spostata nel comparto più prudente del fondo, di solito quello garantito, salvo che tu indichi un comparto diverso: anche questa è una regola della COVIP, non della legge, e l'obiettivo è che le rate non oscillino con i mercati negli anni in cui ci vivi.
La RITA si può revocare: se smetti di volerla, quello che resta torna a seguire le regole ordinarie della posizione. E sul resto del montante conservi anticipazioni e, al momento della pensione, capitale e rendita.
Attenzione. Dal 1° luglio 2026 l'art. 11, c. 3-bis, del d.lgs. 252/2005 (introdotto dalla legge 199/2025) prevede tre modi nuovi di incassare il montante al posto della rendita vitalizia: la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e — dal 31 ottobre 2026 — l'erogazione frazionata del montante per un periodo non inferiore a 5 anni. Sono alternative alla RITA, non si sommano ad essa e, secondo le istruzioni COVIP del 25 giugno 2026, una volta avviate non si cambia idea: chi attiva una delle tre non può più chiedere la RITA né anticipazioni o trasferimenti, e chi ha già una RITA in corso di liquidazione deve revocarla per passare a una di esse. Se stai scegliendo adesso, chiedi al fondo quali di queste opzioni ha già reso disponibili: i fondi stanno adeguando regolamenti e procedure.
Esempio. Montante di 60.000 €, iscrizione al fondo da vent'anni, età di vecchiaia fra quattro anni esatti. Chiedi la RITA su tutto il montante, con rate mensili: 60.000 ÷ 48 = 1.250 € lordi al mese, importo che si aggiorna con i rendimenti del comparto. Aliquota: 15 % − 0,30 × 5 anni oltre il quindicesimo = 13,5 %; imposta 168,75 €, rata netta 1.081,25 €, supponendo che tutto il montante sia imponibile. Lo stesso importo incassato con un riscatto per motivi diversi da disoccupazione lunga o invalidità sarebbe tassato al 23 %: 287,50 € di imposta su ogni rata.
Quanto si paga di tasse
Le rate della RITA sono soggette a un'imposta sostitutiva del 15 %, applicata sulla parte imponibile: i contributi che hai dedotto negli anni e il TFR versato. I rendimenti maturati nel fondo non vengono tassati di nuovo, perché hanno già pagato l'imposta del 20 % anno per anno (12,5 % sulla quota in titoli di Stato); anche i contributi che non hai dedotto, se li hai comunicati al fondo, restano esenti.
L'aliquota del 15 % si riduce di 0,3 % per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare oltre il 15°, fino a un minimo del 9 %. Contano gli anni di iscrizione, non quelli di versamento effettivo, e vale anche l'anzianità portata da un fondo precedente con il trasferimento della posizione.
È una tassazione separata: la RITA non entra nel reddito complessivo, non alza l'aliquota sugli altri redditi e non riduce le detrazioni. Puoi rinunciare alla sostitutiva e far tassare le rate con l'IRPEF ordinaria in dichiarazione dei redditi (la legge lo consente), ma con la prima aliquota al 23 % conviene solo in casi molto particolari.
Nota. La RITA è la via fiscalmente più leggera per usare il fondo prima della pensione. Il riscatto totale per cessazione dei requisiti è tassato con un'aliquota più alta, fissata dall'art. 14 del d.lgs. 252/2005, mentre le anticipazioni per esigenze libere seguono la stessa aliquota; solo i riscatti per disoccupazione lunga o invalidità hanno la tassazione agevolata della RITA.
Cosa resta nel fondo e cosa puoi ancora fare
Se chiedi la RITA su una parte del montante, il resto continua la sua vita normale: resta nel comparto che hai scelto, riceve i rendimenti e, se riprendi a lavorare, anche nuovi contributi e il relativo TFR. All'età di vecchiaia lo trasformi secondo le regole dell'art. 11, c. 3: fino al 50 % in capitale e il resto in rendita vitalizia. Tutto in capitale si può solo in un caso preciso: se la rendita che si otterrebbe convertendo almeno il 70 % del montante resta sotto il 50 % dell'assegno sociale, cioè nel 2026 la metà di 546,24 € al mese. La soglia è quella metà, non l'assegno sociale intero: è un errore di lettura frequente.
Nel frattempo conservi le anticipazioni (75 % per spese sanitarie, 75 % per la casa, 30 % per altre esigenze, con i requisiti di anzianità previsti) e il riscatto nei casi ammessi. Se muori durante l'erogazione, la parte non ancora versata va agli eredi o ai beneficiari designati, come il resto della posizione.
Quando conviene e quando no
La RITA conviene a chi ha già lasciato il lavoro, o sta per farlo, senza aver maturato la pensione pubblica: un dipendente uscito con un incentivo all'esodo, un lavoratore autonomo che chiude l'attività qualche anno prima della vecchiaia, chi ha perso il lavoro dopo i sessant'anni e non trova una nuova occupazione. In questi casi trasforma il fondo in un reddito regolare, tassato poco, per gli anni di attesa.
Conviene anche come alternativa alla pensione anticipata contributiva a 64 anni per chi non raggiunge l'importo minimo richiesto, pari a 3 volte l'assegno sociale: dal 2026 la rendita del fondo non si somma più alla pensione pubblica per arrivare a quella soglia (legge 199/2025), quindi la RITA non aiuta a sbloccare quella pensione ma può sostituirla fino alla vecchiaia.
Conviene meno, o non conviene, in tre situazioni. Se continui a lavorare non puoi chiederla, perché manca la cessazione. Se il montante è piccolo, consumarlo in pochi anni ti lascia senza integrazione proprio quando la pensione pubblica, spesso bassa nel contributivo, avrebbe avuto bisogno di un aiuto. Se il tuo obiettivo era una rendita vitalizia, la RITA la riduce o la azzera: la parte erogata non c'è più dopo la vecchiaia.
Attenzione. La RITA non anticipa la pensione INPS e non la sostituisce dopo la vecchiaia: è un reddito temporaneo. Prima di chiederla fai due conti: quanto ti serve ogni mese fino alla vecchiaia, quanto vale il montante, quanto vuoi conservare per dopo. Il fondo è tenuto a darti il prospetto con importi lordi e netti, e un patronato può aiutarti a leggerlo.
Come chiederla
La domanda si presenta al tuo fondo pensione, non all'INPS, con il modulo che ogni fondo mette a disposizione nell'area riservata o tramite il datore di lavoro se è un fondo negoziale. Alleghi la prova della cessazione del lavoro (lettera di dimissioni o di licenziamento, chiusura della partita IVA, cancellazione dall'albo), un'autocertificazione o l'estratto conto INPS per i 20 anni di contributi, e per i disoccupati di lungo periodo l'attestazione dello stato di inoccupazione dal centro per l'impiego. Il fondo verifica i requisiti, ti comunica il piano delle rate e l'aliquota applicata, e avvia i pagamenti.
Prima della domanda controlla la data della tua vecchiaia con il calcolatore e il montante nella comunicazione periodica del fondo. Se la data o l'importo non tornano, prima l'estratto conto, poi la RITA. Per capire quanto varrà la pensione pubblica che la RITA deve accompagnare, trovi il metodo in come si calcola la pensione.
Fai i conti
Domande frequenti
Chi può chiedere la RITA?
Chi ha cessato il lavoro, raggiunge l'età della pensione di vecchiaia (67 anni nel 2026) entro i 5 anni successivi, ha almeno 20 anni di contributi nel sistema obbligatorio e 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare. Chi è inoccupato da più di 24 mesi può chiederla fino a 10 anni prima della vecchiaia e non deve dimostrare i 20 anni di contributi.
Quanto si paga di tasse sulla RITA?
Un'imposta sostitutiva del 15 % sulla parte imponibile, cioè contributi dedotti e TFR; i rendimenti sono già stati tassati nel fondo. L'aliquota scende di 0,3 % per ogni anno di iscrizione alla previdenza complementare oltre il 15°, fino al 9 %. Puoi anche rinunciare alla sostitutiva e scegliere la tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi, ma conviene di rado.
Posso chiedere la RITA solo su una parte del fondo?
Sì. Indichi al fondo quanta parte del montante vuoi trasformare in rendita temporanea; il resto resta investito e, all'età di vecchiaia, lo prendi in capitale o in rendita secondo le regole normali. La parte destinata alla RITA viene spostata nel comparto più prudente, salvo tua diversa indicazione, e la RITA si può revocare in qualsiasi momento.
Se trovo un nuovo lavoro, la RITA si interrompe?
No. La cessazione del lavoro serve al momento della domanda; secondo gli orientamenti della COVIP, l'erogazione continua anche se riprendi a lavorare, e i nuovi contributi alimentano la posizione che resta nel fondo. In ogni caso puoi revocare la RITA e lasciare nel fondo la parte non ancora incassata.
La RITA conta per la soglia della pensione anticipata contributiva?
Non più. Dal 2026 la rendita del fondo pensione, compresa la RITA, non si somma alla pensione pubblica per raggiungere la soglia di 3 volte l'assegno sociale richiesta per uscire a 64 anni con 20 anni di contributi effettivi (legge 199/2025). Chi è già in pensione anticipata può comunque chiedere la RITA fino all'età di vecchiaia, se ha gli altri requisiti: verifica con il tuo fondo.
Fonti
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 168-169 — rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) (27 dicembre 2017)
- D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11 — prestazioni delle forme pensionistiche complementari: capitale (c. 3), rendita a durata definita, prelievi ed erogazione frazionata (c. 3-bis), RITA (c. 4 e 4-bis) (5 dicembre 2005)
- COVIP, deliberazione del 25 giugno 2026 — istruzioni sulle nuove prestazioni pensionistiche dell'art. 11, c. 3-bis, e rapporto con la RITA (25 giugno 2026)
- COVIP, circolare n. 4209 del 17 settembre 2020 — chiarimenti sulla RITA: erogazione in almeno due rate (17 settembre 2020)
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) — pensione anticipata contributiva e rendita complementare (30 dicembre 2025)


