Previdenza integrativa

Anticipazione e riscatto del fondo pensione: quando puoi prelevare

Anticipazione fino al 75 % per spese sanitarie o prima casa, 30 % per altre esigenze, riscatto al 50 % se resti senza lavoro: i casi, i tempi e le tasse.

Una scatola di latta aperta e una vecchia chiave su un tavolo di legno accanto a una finestra con gerani, luce calda del tardo pomeriggio

Dal fondo pensione si possono prelevare soldi prima della pensione, ma solo nei casi che la legge elenca. Per le spese sanitarie gravissime puoi chiedere fino al 75 % della posizione in qualsiasi momento; per la prima casa fino al 75 % dopo 8 anni di iscrizione; per qualsiasi altra esigenza fino al 30 %, sempre dopo 8 anni. Se perdi il lavoro si apre un'altra porta, il riscatto. Le due strade costano in modo molto diverso: dal 15 % al 9 % nei casi agevolati, 23 % negli altri.

Perché il fondo pensione non è un salvadanaio

La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento: un preventivo del dentista, una caparra da versare, uno stipendio che non arriva più. Nel fondo ci sono trenta o quarantamila euro che hai messo da parte tu, e sembra naturale poterli usare.

La legge la vede in un altro modo. Quei soldi hanno già goduto di uno sconto fiscale quando sono entrati — li hai dedotti dal reddito — e ne godranno di un altro quando usciranno sotto forma di pensione. Lo sconto è il prezzo che lo Stato paga per avere cittadini con una seconda pensione, e in cambio chiede che il capitale resti dov'è. Per questo l'art. 11 del d.lgs. 252/2005 non parla di prelievi, ma di anticipazioni, e l'art. 14 di riscatti: due elenchi chiusi, con causali precise e aliquote diverse.

La differenza fra le due parole conta. L'anticipazione è un pezzo della tua prestazione futura che incassi prima: la posizione resta aperta, continui a versare, puoi restituire quanto hai preso. Il riscatto è l'uscita dal fondo, totale o parziale, e quando è totale cancella anche gli anni di iscrizione accumulati.

Spese sanitarie: fino al 75 % e senza aspettare

È l'unica causale che non chiede anzianità. Puoi chiedere l'anticipazione in qualsiasi momento, anche pochi mesi dopo l'adesione, fino al 75 % della posizione maturata.

La norma è precisa sui presupposti: servono spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, a fronte di gravissime situazioni che riguardano te, il coniuge o i figli. Non basta una fattura: il fondo chiede la documentazione sanitaria e la certificazione della struttura pubblica. Le spese correnti, gli occhiali, un ciclo di fisioterapia non rientrano.

In cambio del rigore c'è l'aliquota più bassa: imposta sostitutiva del 15 %, che scende di 0,3 % per ogni anno di iscrizione oltre il 15°, con una riduzione massima di 6 punti: chi ha trentacinque anni di fondo paga il 9 %.

Nota. L'imposta non si applica su tutta la somma che incassi. La base imponibile esclude i rendimenti, già tassati anno per anno dentro il fondo, e i contributi che non hai potuto dedurre perché superavano il tetto annuo. Il fondo fa il conteggio e trattiene l'imposta prima di accreditarti il bonifico.

Prima casa: fino al 75 %, ma dopo otto anni

Dopo 8 anni di iscrizione — e contano tutti gli anni di previdenza complementare, anche in fondi diversi, purché non ci sia stato un riscatto totale — puoi chiedere fino al 75 % della posizione per l'acquisto della prima casa di abitazione, tua o dei figli, documentato con l'atto notarile. La stessa causale copre gli interventi edilizi sulla prima casa richiamati dall'art. 3, c. 1, lettere a), b), c) e d), del d.P.R. 380/2001: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione.

Qui l'aliquota cambia: ritenuta del 23 %, fissa, che non scende con gli anni. È la stessa che paghi sulla causale libera, e su cifre grosse la differenza con il 15 % delle spese sanitarie si sente.

Esempio. Posizione maturata di 60.000 €, di cui 48.000 € di parte imponibile (l'80 %). Chiedi il 75 % per l'acquisto della prima casa: 45.000 €, dei quali 36.000 € imponibili. L'imposta del 23 % è 8.280 € e sul conto arrivano 36.720 €. La stessa cifra chiesta per spese sanitarie, con venticinque anni di iscrizione, sconta l'aliquota del 12 % (15 − 0,30 × 10): imposta 4.320 €, netto 40.680 €. Fra le due causali ballano 3.960 €. Cifre di esempio, non riferite a un caso reale.

Il 30 % per le "ulteriori esigenze"

È la causale che non chiede di spiegare nulla: dopo 8 anni di iscrizione puoi chiedere fino al 30 % della posizione per qualsiasi motivo, senza documentare la spesa. Paga il 23 %.

È la porta di servizio del sistema, pensata per chi ha un bisogno reale che non rientra nelle altre due caselle. Costa cara in due modi: l'aliquota piena e il capitale che smette di crescere proprio negli anni in cui l'interesse composto lavora di più.

Attenzione. Il tetto non si azzera a ogni richiesta. Le anticipazioni ricevute nel corso della vita, sommate, non possono superare il 75 % di tutto ciò che è stato versato sulla tua posizione, TFR compreso, maggiorato delle plusvalenze maturate. Chi ha già preso il 30 % per esigenze libere trova la porta della prima casa socchiusa.

Quanto costa: le aliquote a confronto

Causale Quota massima Anzianità richiesta Imposta
Spese sanitarie gravissime 75 % nessuna 15 % → 9 %
Prima casa e interventi edilizi 75 % 8 anni 23 %
Ulteriori esigenze 30 % 8 anni 23 %
Riscatto parziale (disoccupazione, mobilità, CIG) 50 % nessuna 15 % → 9 %
Riscatto totale per altre cause 100 % nessuna 23 %

La riduzione dell'aliquota agevolata funziona sempre allo stesso modo: 0,3 % per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino a un massimo di 6 punti. Per chi era iscritto prima del 2007 gli anni anteriori si contano fino a un massimo di quindici.

Se resti senza lavoro: il riscatto parziale

Il riscatto nasce da un fatto diverso dall'anticipazione: non hai più i requisiti per restare in quel fondo, di solito perché il rapporto di lavoro è finito. L'art. 14, c. 2, elenca le vie d'uscita.

Il riscatto parziale del 50 % spetta quando la cessazione dell'attività comporta un'inoccupazione per un periodo compreso fra 12 e 48 mesi, oppure in caso di mobilità o di cassa integrazione ordinaria o straordinaria. L'aliquota è quella agevolata, dal 15 % al 9 %.

Il riscatto totale spetta in caso di invalidità permanente che riduce la capacità di lavoro a meno di un terzo, e agli eredi o ai beneficiari designati in caso di morte prima della prestazione. Anche qui si applica l'aliquota agevolata.

Se non fai nulla, la posizione resta dov'è: è l'opzione automatica prevista dalla lettera c-bis, con il montante che continua a essere gestito anche senza nuovi versamenti. In alternativa puoi trasferirla al fondo del nuovo datore di lavoro, e il trasferimento è esente da ogni onere fiscale. Dopo 2 anni dall'adesione la portabilità è un tuo diritto, e statuti e regolamenti non possono ostacolarla.

Attenzione. Esiste anche il riscatto totale "per cause diverse", ammesso dai regolamenti di molti fondi: chiude la posizione, paga il 23 % e cancella l'anzianità di iscrizione. Chi lo fa a quarant'anni perde gli anni che servono per l'aliquota ridotta e riparte da zero. È la scelta più costosa di tutte.

Reintegrare l'anticipazione: il credito d'imposta

La somma anticipata può essere restituita al fondo in qualsiasi momento, in una volta o a rate. Il reintegro è ammesso anche oltre il tetto annuo di deducibilità, che dal periodo d'imposta 2026 è di 5.300 €: sulla parte eccedente che corrisponde al reintegro ti spetta un credito d'imposta pari all'imposta pagata quando hai preso l'anticipazione, in proporzione a quanto restituisci.

Tradotto: se restituisci tutto, recuperi tutta l'imposta; se restituisci metà, ne recuperi metà. Il montante riparte come se l'anticipazione non ci fosse stata, e per chi ha chiesto il 30 % al 23 % è il modo per annullare il danno. Al fondo va comunicato per iscritto che il versamento è un reintegro, altrimenti viene trattato come un contributo ordinario.

Anticipazione, riscatto o RITA: come scegliere

Tre domande, in ordine. La prima: il motivo rientra in una causale agevolata? Se sì, l'anticipazione sanitaria costa la metà delle altre. La seconda: quanto manca alla pensione? Chi è vicino all'uscita e ha smesso di lavorare ha di solito una strada migliore, la RITA, che eroga il montante a rate fino alla vecchiaia con l'aliquota agevolata e serve da ponte sugli ultimi 5 anni. La terza: quanto peserà il buco sulla pensione futura?

Attenzione. Dal 1° luglio 2026 il montante si può incassare anche come rendita a durata definita o come prelievi liberamente determinabili, e dal 31 ottobre 2026 come erogazione frazionata per un periodo non inferiore a 5 anni. Chi attiva una di queste tre prestazioni non può più chiedere anticipazioni, né trasferire la posizione, né attivare la RITA, e una RITA già in corso va revocata: la scelta è irrevocabile, salva la conversione del montante residuo in rendita vitalizia. Se pensi di avere ancora bisogno di liquidità straordinaria, valutalo prima di scegliere la forma di erogazione.

Per rispondere all'ultima parti da quanto ti darà la pensione pubblica. La quota contributiva nasce dal montante moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, e il calcolatore mostra quanto cambia il risultato al variare della cifra accumulata: è lo stesso ragionamento che vale per il fondo.

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Se stai ancora decidendo dove mandare il TFR, la scelta fra fondo pensione e azienda cambia anche la liquidità a cui potrai attingere: il TFR in azienda ha anticipazioni proprie, più strette, previste dall'art. 2120 del codice civile.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2027

Il d.lgs. 117/2026, il nuovo testo unico delle imposte sui redditi pubblicato in Gazzetta il 3 luglio 2026, ha spostato le regole fiscali della previdenza complementare dentro di sé: dal 1° gennaio 2027 le anticipazioni stanno nell'art. 258 e i riscatti nell'art. 259, mentre i commi corrispondenti del d.lgs. 252/2005 sono abrogati.

È un riordino, non una riforma: causali, percentuali, anni di iscrizione e aliquote restano identici a quelli di oggi. Cambiano i numeri degli articoli che troverai citati nei moduli del fondo e nelle comunicazioni, non le cifre sul tuo conto. Le regole non fiscali — l'elenco dei casi di riscatto, la portabilità dopo 2 anni, il mantenimento della posizione — restano nel d.lgs. 252/2005.

Come si chiede, in pratica

La domanda si presenta al fondo, non all'INPS e non al datore di lavoro: ogni fondo ha il suo modulo, di solito scaricabile dall'area riservata. Servono la causale, la documentazione che la prova (atto notarile, fatture, certificazione sanitaria, documentazione del centro per l'impiego) e le coordinate per il bonifico. I tempi di liquidazione li fissa il regolamento del fondo, che indica anche la data di valorizzazione delle quote: fra la domanda e l'accredito passano in genere alcune settimane.

Chiedi sempre il conteggio preventivo: quanto ti spetta lordo, quanta parte è imponibile, quale aliquota si applica con i tuoi anni di iscrizione, quanto resta netto. È un documento che il fondo produce senza problemi e che permette di confrontare le ipotesi prima di firmare.

Le regole qui sopra sono quelle comuni a tutti i fondi; il tuo regolamento può essere più restrittivo su alcune causali, mai più permissivo. Per il tuo caso specifico verifica con il fondo, con l'INPS o con un patronato prima di presentare la domanda.

Domande frequenti

Posso prelevare dal fondo pensione quando voglio?

No. Il fondo pensione non è un conto corrente: puoi prelevare solo nei casi elencati dall'art. 11 del d.lgs. 252/2005. L'unica porta che si apre senza dover dimostrare un motivo è l'anticipazione per ulteriori esigenze, fino al 30 % della posizione, ma richiede 8 anni di iscrizione e paga un'imposta del 23 %. Fuori da questi casi il montante resta investito fino alla pensione.

Quanto si paga di tasse su un'anticipazione?

Dipende dal motivo. Le spese sanitarie gravissime pagano un'imposta sostitutiva del 15 %, che scende di 0,3 % per ogni anno di iscrizione oltre il 15°, fino al 9 %. La prima casa e le ulteriori esigenze pagano il 23 % fisso, che non scende mai. L'imposta si applica solo sulla parte imponibile: i rendimenti già tassati nel fondo e i contributi che non hai dedotto restano fuori.

Se perdo il lavoro posso ritirare tutto il fondo pensione?

Non subito e non tutto. Con la cessazione dell'attività che porta a un'inoccupazione tra 12 e 48 mesi, oppure in mobilità o cassa integrazione, puoi riscattare il 50 % della posizione (art. 14, c. 2). Il riscatto totale spetta in caso di invalidità permanente che riduce la capacità di lavoro a meno di un terzo. Chi riscatta tutto fuori da questi casi paga il 23 % e perde l'anzianità accumulata.

L'anticipazione si può restituire al fondo?

Sì, e spesso conviene. La somma anticipata può essere reintegrata in qualsiasi momento, anche a rate e anche superando il tetto annuo di deducibilità di 5.300 €. Sulla parte che eccede quel tetto e corrisponde al reintegro ti spetta un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento dell'anticipazione, in proporzione a quanto restituisci. Il montante torna così a crescere e l'anzianità non si perde.

Conviene l'anticipazione o il riscatto?

Quasi sempre l'anticipazione. Il riscatto totale per cause diverse da quelle previste chiude la posizione, paga il 23 % e azzera gli anni di iscrizione, che servono sia per l'aliquota agevolata sia per i requisiti di accesso. L'anticipazione lascia la posizione aperta, si può reintegrare e mantiene l'anzianità. Prima di decidere chiedi al fondo il conteggio scritto delle due ipotesi.

Fonti

  1. D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, artt. 8, 11 e 14 — deducibilità dei contributi, anticipazioni, cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità (5 dicembre 2005)
  2. D.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 — testo unico delle imposte sui redditi, artt. 258 e 259 (prestazioni, anticipazioni e riscatti della previdenza complementare), applicabile dal 1° gennaio 2027 (19 giugno 2026)
  3. COVIP — Commissione di vigilanza sui fondi pensione: guida introduttiva alla previdenza complementare e comparatore dei costi (15 ottobre 2026)