Previdenza integrativa

Fondo pensione o TFR in azienda: cosa conviene nel 2026

TFR in azienda, rivalutato all'1,5 % più il 75 % dell'inflazione, o fondo pensione con contributo del datore e tassazione dal 15 % al 9 %: il confronto con i numeri.

Due barattoli di vetro con monete su un tavolo di legno, uno con un'etichetta scritta a mano e uno senza, luce calda di pomeriggio

Il TFR lasciato in azienda si rivaluta ogni anno con una formula fissata dal codice civile, l'1,5 % più il 75 % dell'inflazione, e all'uscita paga l'aliquota IRPEF media. Lo stesso TFR versato in un fondo pensione porta con sé il contributo del datore, una deduzione fino a 5.300,00 € l'anno sui versamenti tuoi e del datore, e una tassazione finale che parte dal 15 % e scende fino al 9 %. Per la gran parte dei dipendenti con un fondo negoziale di contratto, il fondo vince; le eccezioni esistono e vale la pena conoscerle.

Che cos'è il TFR e quanto vale ogni anno

Il trattamento di fine rapporto è una parte della retribuzione che il datore accantona e paga quando il rapporto finisce. L'art. 2120 del codice civile fissa tutto: ogni anno la quota è la retribuzione annua divisa per 13,5, più o meno uno stipendio mensile; l'accantonato si rivaluta al 31 dicembre dell'1,5 % fisso più il 75 % dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Con un'inflazione alta la formula copre solo tre quarti del carovita; con un'inflazione bassa l'1,5 % fisso fa guadagnare qualcosa in termini reali.

Sulla rivalutazione il datore trattiene ogni anno un'imposta sostitutiva del 17 %, che versa entro il 16 febbraio dell'anno successivo e scala dal fondo accantonato (art. 11, commi 3 e 4, d.lgs. 47/2000: l'aliquota era l'11 % fino al 2014, la legge di stabilità 2015 l'ha portata al valore di oggi); alla fine il capitale è soggetto a tassazione separata: l'aliquota media IRPEF dei tuoi ultimi anni di lavoro, poi ricalcolata dall'Agenzia delle Entrate. Con gli scaglioni in vigore, quell'aliquota non scende sotto il 23 %.

Nelle aziende più grandi il TFR non resta in cassaforte al datore ma va al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS: la soglia è la media dei dipendenti dell'anno precedente e la legge 199/2025 l'ha graduata nel tempo, 60 addetti nel 2026 e nel 2027, 50 dal 2028 e 40 dal 2032. Per te non cambia nulla: il TFR resta tuo e lo paga comunque il datore, che per quella parte lo anticipa per conto dell'INPS. Dopo 8 anni di anzianità presso lo stesso datore puoi chiederne un'anticipazione, fino al 70 % di quanto accantonato, per spese sanitarie straordinarie o per l'acquisto della prima casa, 1 volta sola nel rapporto e dentro limiti annui contingentati (sempre art. 2120). Il calcolo della quota, la rivalutazione anno per anno e le tasse sono spiegati per esteso nella guida su come si calcola e si rivaluta il TFR.

Il fondo pensione: cosa entra e cosa esce

Nel fondo pensione (d.lgs. 252/2005) entrano fino a tre flussi: il tuo TFR, un contributo tuo, un contributo del datore. Il contributo del datore arriva solo se aderisci in modo esplicito e versi anche la tua quota: le percentuali le fissa il contratto collettivo e sono soldi in più rispetto allo stipendio, che altrimenti non vedresti.

I vantaggi fiscali sono tre. I contributi tuoi e del datore sono deducibili dal reddito fino a 5.300,00 € l'anno (il TFR non rientra nel limite). I rendimenti sono tassati nel fondo al 20 %, ridotto al 12,5 % per la parte investita in titoli di Stato, invece dell'aliquota ordinaria sulle rendite finanziarie. La prestazione finale, sulla parte non già tassata, paga un'imposta sostitutiva del 15 %, che scende di 0,3 % per ogni anno di iscrizione oltre il 15° fino a fermarsi al 9 % (art. 11, c. 6).

All'uscita, con i requisiti della pensione pubblica, puoi prendere fino alla metà del montante in capitale e il resto in rendita; tutto in capitale solo se la rendita che ne verrebbe è molto piccola rispetto all'assegno sociale (546,24 € al mese nel 2026), secondo la soglia fissata dall'art. 11. La rendita non è più solo quella vitalizia: dal 2026 si può chiedere anche una rendita a durata definita o l'erogazione del montante frazionata su almeno cinque anni, e le differenze — anche fiscali — sono nella guida su capitale o rendita dal fondo pensione. Prima dell'uscita hai le anticipazioni: fino al 75 % in qualsiasi momento per spese sanitarie gravi, fino al 75 % dopo otto anni per la prima casa, fino al 30 % dopo otto anni per qualsiasi esigenza. Negli ultimi anni prima della vecchiaia c'è la RITA, la rendita temporanea che ti fa incassare il fondo a rate prima della pensione.

Per capire quanto ti serve integrare, parti dalla pensione pubblica che ti aspetta: la quota contributiva nasce dal montante e dai coefficienti, come spiegato in come si calcola la pensione, e il netto che arriva sul conto lo stimi con il calcolatore.

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Cosa succede se non scegli: dal 2026 l'adesione è automatica

Qui la regola è cambiata. Fino al 30 giugno 2026 chi non consegnava al datore il modulo TFR2 entro 6 mesi dall'assunzione finiva nel silenzio-assenso: al fondo andava il solo TFR maturando, non i contributi. Per chi è assunto dal 1° luglio 2026 vale invece l'adesione automatica dell'art. 8, commi da 7 a 9-bis, del d.lgs. 252/2005, riscritto dalla legge di bilancio 2026.

Funziona così. Il lavoratore dipendente privato di prima assunzione (esclusi i domestici) viene iscritto d'ufficio alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo, anche territoriale o aziendale; se in azienda ce n'è più d'una, a quella con il maggior numero di aderenti, salvo diverso accordo aziendale. Se il contratto non ne prevede nessuna, si va alla forma residuale indicata dal decreto ministeriale 85/2020. Nel fondo entrano l'intero TFR maturando e la contribuzione del datore e del lavoratore nella misura fissata dagli accordi: è la differenza più grande rispetto al vecchio silenzio-assenso, che portava il solo TFR. La quota a carico del lavoratore non è dovuta se la retribuzione annua lorda sta sotto l'assegno sociale.

Nota. Hai 60 giorni dalla data di prima assunzione per rinunciare, con il nuovo modulo "TFR3" adottato dal decreto interministeriale del 4 settembre 2026: puoi scegliere un altro fondo o tenere il TFR in azienda secondo l'art. 2120 del codice civile. Il datore inizia a versare dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni, recuperando gli arretrati dalla data di assunzione. Anche chi non è di prima assunzione, se viene assunto dopo quella data, ha sessanta giorni per indicare dove conferire il TFR maturando: in mancanza, scatta la stessa adesione automatica.

La scelta "in azienda" resta reversibile in una direzione sola: in qualsiasi momento puoi passare al fondo, ma dal fondo non si torna indietro. Chi era già al lavoro prima di luglio 2026 non deve rifare nulla: la scelta fatta allora continua a valere.

Il confronto con i numeri

Esempio. Retribuzione lorda 30.000 € l'anno, trentacinque anni di lavoro, contratto che prevede l'1 % a carico tuo e l'1,5 % a carico del datore. TFR annuo: 30.000 ÷ 13,5 = 2.222,22 €, al lordo della piccola quota che il datore versa all'INPS. In azienda entrano 2.222,22 € l'anno, rivalutati con la formula di legge. Nel fondo entrano 2.222,22 € di TFR + 300 € tuoi + 450 € del datore = 2.972,22 € l'anno. I 300 € tuoi ti fanno risparmiare 99 € di IRPEF (300 × 33 %): il costo vero è 201 €, in cambio di 450 € del datore. All'uscita, su 100.000 € di prestazione imponibile: il TFR in azienda, con un'aliquota media supposta del 23 %, paga 23.000 € di imposta; il fondo, dopo trentacinque anni di iscrizione (15 % − 0,30 × 20 = 9 %), paga 9.000 €. Il risultato finale dipende poi dai rendimenti del comparto, al netto dei costi, contro la rivalutazione del TFR: due grandezze che l'esempio non include.

L'esempio dice una cosa semplice: il contributo del datore e la tassazione finale sono due vantaggi certi del fondo, scritti nella legge e nel contratto; il rendimento è l'incognita, e dipende dal comparto che scegli e dai costi.

Attenzione. Il TFR in azienda viene pagato a ogni fine rapporto, anche quando cambi lavoro a quarant'anni. Nel fondo pensione, invece, il montante resta investito fino alla pensione (salvo anticipazioni e riscatti) e ti segue da un datore all'altro. È un vincolo, ma è anche il motivo per cui alla fine c'è un capitale.

I costi: perché l'ISC pesa quanto il rendimento

Ogni fondo pubblica l'indicatore sintetico dei costi, calcolato dalla COVIP con lo stesso metodo per tutti: dice quanto, in percentuale del montante, i costi assorbono ogni anno su diversi orizzonti di permanenza. I fondi negoziali di contratto sono di regola i meno cari, i fondi aperti costano di più, i PIP assicurativi di più ancora. La differenza sembra piccola, qualche decimale all'anno, ma su trent'anni si traduce in una quota consistente del capitale finale. Il comparatore sul sito covip.it mette i fondi fianco a fianco.

Guarda anche i comparti: garantito, obbligazionario, bilanciato, azionario, o un percorso "life-cycle" che riduce il rischio con l'età. Con l'adesione automatica il versamento non finisce più per forza nel comparto garantito: l'art. 8, c. 9, chiede ora ai fondi di indirizzare le adesioni non esplicite su linee scelte in base all'orizzonte temporale e all'età dell'aderente. Il garantito rende poco ma non perde il capitale; su trent'anni, però, costa in rendimento. Chi ha vent'anni davanti può permettersi più azioni; chi ne ha cinque, meno.

Quando può convenire tenere il TFR in azienda

Pochi casi, ma reali. Chi non ha un fondo negoziale di contratto e nessun contributo del datore perde il vantaggio più grande e deve confrontare solo fisco e rendimento. Chi è vicino alla fine del lavoro e sa di aver bisogno della liquidità del TFR al momento dell'uscita, senza vincoli, può preferire l'azienda, sapendo che la RITA e il capitale del fondo offrono comunque una via. Chi lavora in una piccola impresa e teme per la sua solidità deve ricordare che il TFR è comunque garantito dal Fondo di garanzia INPS, quindi il rischio non è un buon motivo per restare.

Per tutti gli altri, soprattutto se il contratto prevede il contributo del datore, il fondo negoziale parte avvantaggiato. Non è un consiglio individuale: leggi il tuo contratto, la nota informativa del fondo e, se serve, fatti aiutare da un patronato o dal sindacato.

Come scegliere il fondo e confrontarlo

Parti dal fondo negoziale del tuo contratto collettivo: è quello con il contributo del datore e con i costi più bassi. Se vuoi un'alternativa, confronta sul sito COVIP un fondo aperto o un PIP con lo stesso comparto, leggendo ISC e rendimenti degli ultimi anni, senza fermarti all'ultimo. Scegli il comparto in base agli anni che ti separano dalla pensione, e ricorda che puoi cambiarlo in seguito.

Poi compila il modulo di adesione tramite il datore, indica la quota a tuo carico almeno pari a quella minima del contratto per far scattare il contributo del datore, e controlla ogni anno la comunicazione periodica del fondo: versamenti arrivati, rendimento, costi. Se ti accorgi che un versamento del datore manca, segnalalo subito al fondo: come i contributi INPS, anche questi si inseguono meglio da vicino.

Correzione (15 ottobre 2026): questa guida indicava il tetto di deducibilità dei contributi in 5.164,57 € l'anno. L'importo è stato innalzato a 5.300 € a decorrere dal periodo d'imposta 2026 (art. 8, c. 4, d.lgs. 252/2005, modificato dalla legge 199/2025). Tutti i riferimenti sono stati aggiornati.

Fai i conti

Domande frequenti

Se non scelgo, dove va il mio TFR?

Dipende da quando sei stato assunto. Per le assunzioni dal 1° luglio 2026 l'art. 8 del d.lgs. 252/2005, riscritto dalla legge 199/2025, prevede l'adesione automatica: se non dici nulla entro 60 giorni dall'assunzione entrano nel fondo collettivo del tuo contratto (o nella forma residuale, se il contratto non ne prevede uno) l'intero TFR maturando e anche i contributi previsti dagli accordi. Chi è stato assunto fino al 30 giugno 2026 ricade nel vecchio silenzio-assenso, che scattava dopo 6 mesi e conferiva il solo TFR. In tutti i casi il TFR già maturato resta dov'era e la scelta di tenerlo in azienda si può cambiare in qualsiasi momento verso il fondo; il contrario no.

Posso prendere i soldi dal fondo pensione prima della pensione?

Sì, con le anticipazioni previste dall'art. 11 del d.lgs. 252/2005: fino al 75 % del montante in qualsiasi momento per spese sanitarie gravi, fino al 75 % dopo otto anni di iscrizione per acquisto o ristrutturazione della prima casa (anche per i figli), fino al 30 % dopo otto anni per qualsiasi motivo. Esistono anche il riscatto in caso di disoccupazione lunga o invalidità e, a fine carriera, la RITA.

Il TFR in azienda è più sicuro del fondo pensione?

Sono rischi diversi. Il TFR in azienda è un credito verso il datore: se l'azienda fallisce lo paga il Fondo di garanzia dell'INPS, ma il rendimento resta bloccato alla formula di legge. Il fondo pensione investe sui mercati: il valore oscilla, ma puoi scegliere un comparto garantito o prudente, il patrimonio è separato da quello della società che lo gestisce ed è vigilato dalla COVIP.

Quanto risparmio di tasse versando nel fondo pensione?

I contributi tuoi e del datore (non il TFR, che non conta nel limite) sono deducibili fino a 5.300,00 € l'anno: il risparmio immediato è pari alla tua aliquota IRPEF marginale, cioè il 23 %, il 33 % o il 43 % di quanto versi, più le addizionali. Quella parte sarà tassata all'uscita, ma con l'aliquota agevolata dal 15 % al 9 %.

Che cos'è l'ISC e dove lo trovo?

L'indicatore sintetico dei costi è la percentuale del montante che i costi del fondo assorbono ogni anno, calcolata dalla COVIP con lo stesso metodo per tutti i fondi e su più orizzonti di permanenza. Lo trovi nella scheda dei costi di ogni fondo e nel comparatore sul sito covip.it: a parità di comparto, un fondo più caro riduce la prestazione finale anno dopo anno.

Fonti

  1. D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 — disciplina delle forme pensionistiche complementari (artt. 8, 10, 11); art. 8, commi da 7 a 9-bis, nel testo riscritto dall'art. 1, commi 204 e 205, della legge 199/2025: adesione automatica dal 1° luglio 2026 e rinuncia entro sessanta giorni (29 ottobre 2026)
  2. INPS, messaggio n. 3021 del 29 settembre 2026 — destinazione del TFR dei lavoratori di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026 e nuovo modulo "TFR3" (decreto interministeriale 4 settembre 2026) (29 settembre 2026)
  3. INPS, circolare n. 12 del 5 febbraio 2026 — Fondo di Tesoreria: soglia di 60 addetti per il 2026-2027, 50 dal 2028, 40 dal 2032, sulla media annuale dei dipendenti dell'anno precedente (5 febbraio 2026)
  4. D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 11, commi 3 e 4 — imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR (17 % dal 2015, art. 1, c. 623, legge 190/2014) (18 febbraio 2000)
  5. Codice civile, art. 2120 — disciplina del trattamento di fine rapporto (16 marzo 1942)
  6. COVIP — Commissione di vigilanza sui fondi pensione: guida introduttiva, comparatore dei costi e schede dei fondi (14 ottobre 2026)