Previdenza integrativa
Fondo pensione: capitale o rendita? Come si incassa nel 2026
Alla pensione il fondo si prende in capitale fino al 50 % e il resto in rendita: dal 31 ottobre 2026 ci sono tre alternative nuove alla rendita vitalizia.

Alla pensione il fondo si incassa in due modi: una parte in capitale, fino al 50 % del montante, e il resto in rendita. Dal 1° luglio 2026 la rendita non è più obbligatoriamente vitalizia: al suo posto puoi scegliere una rendita a durata definita o prelievi che decidi tu, e dal 31 ottobre 2026 anche l'erogazione frazionata del montante su almeno 5 anni. Per avere la prestazione servono i requisiti della pensione pubblica e almeno 5 anni nel fondo.
Quando nasce il diritto alla prestazione?
L'art. 11, c. 2, del d.lgs. 252/2005 lega la prestazione complementare a due condizioni che devono valere insieme: la maturazione dei requisiti di accesso nel regime obbligatorio di appartenenza — l'INPS per la gran parte delle persone, la cassa professionale per chi ne ha una — e almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Due precisazioni che allo sportello si chiedono sempre. La prima: conta la maturazione dei requisiti, non il giorno in cui l'INPS ti versa la prima rata. Se raggiungi l'età della vecchiaia, che nel 2026 è 67 anni, puoi chiedere la prestazione al fondo anche se decidi di continuare a lavorare e di rinviare la domanda di pensione. La seconda: i 5 anni sono di iscrizione alla previdenza complementare in generale, non a quel fondo: se hai trasferito la posizione da un fondo precedente, l'anzianità ti segue.
C'è un caso in cui il periodo si abbassa a 3 anni: il lavoratore il cui rapporto cessa per cause indipendenti dall'acquisizione del diritto alla prestazione complementare e che si sposta fra Stati membri dell'Unione europea.
Per sapere in che mese maturi i requisiti — e quindi da quando puoi muoverti con il fondo — parti dal calcolatore.
Quanto puoi prendere in capitale?
La regola base è nel c. 3 dello stesso articolo: in capitale puoi avere fino al 50 % del montante finale, e il resto deve essere erogato come rendita. Il montante finale è quello che risulta al momento della prestazione, al netto delle anticipazioni che hai chiesto e non hai reintegrato: è il punto che sorprende chi negli anni ha prelevato per la casa o per spese sanitarie.
Esempio. Montante maturato 80.000 €, di cui 10.000 € già incassati anni prima come anticipazione per la prima casa e mai reintegrati. La base su cui si calcola la quota in capitale è 70.000 €: al massimo 35.000 € subito, gli altri 35.000 € in rendita. Cifre di esempio, servono solo a mostrare il meccanismo.
Niente obbliga a chiedere il massimo. Puoi prendere in capitale una quota minore, o nulla, e lasciare tutto il resto alla prestazione periodica: è una decisione che dipende da quanto ti serve avere subito e da quanta integrazione mensile vuoi per gli anni successivi. Per capire quanto pesa l'integrazione sul reddito che avrai, guarda prima come si calcola la pensione pubblica.
Quando si può prendere tutto in capitale?
Solo in un caso, e non è una scelta libera: quando la rendita vitalizia che si otterrebbe convertendo almeno il 70 % del montante finale risulterebbe inferiore al 50 % dell'assegno sociale. Nel 2026, con l'assegno sociale a 546,24 € al mese, la soglia è la metà di quella cifra.
Attenzione. La soglia è metà dell'assegno sociale, non l'assegno sociale intero. È l'errore di lettura più diffuso su questa norma, e porta molte persone a credere di poter liquidare tutto quando non possono. Il conto lo fa il fondo, con i propri coefficienti di conversione, e te lo deve mettere per iscritto nel prospetto della prestazione.
Rendita vitalizia: cosa compri davvero
La rendita vitalizia è l'opzione storica: converti il montante in un importo periodico che ti viene pagato finché vivi. La conversione avviene con i coefficienti della compagnia o della convenzione scelta dal fondo, che non sono quelli dell'INPS: dipendono dall'età alla decorrenza, dalle tavole demografiche e dal tipo di rendita.
Le forme più comuni che i fondi offrono sono la rendita semplice (si estingue con te), la rendita reversibile a favore di una persona che designi, la rendita certa per un primo periodo e poi vitalizia, e la rendita con controassicurazione, che restituisce ai beneficiari il montante residuo. Ognuna costa: a parità di montante, più garanzie prendi, più bassa è la rata. È la domanda da fare al fondo per iscritto, confrontando gli importi delle diverse opzioni sulla tua età.
Le tre prestazioni nuove: cosa cambia dal 2026
La legge di bilancio 2026 (l. 199/2025, art. 1, c. 201) ha inserito nell'art. 11 i commi da 3-bis a 3-quinquies. Per le forme a contribuzione definita, in luogo della rendita vitalizia, il montante può essere erogato in tre modi nuovi:
- la rendita a durata definita: il montante viene pagato per un numero intero di anni pari alla vita attesa residua alla tua età al momento dell'opzione, secondo le tavole di mortalità ISTAT che stanno dietro i coefficienti di trasformazione della Tabella A della legge 335/1995;
- i prelievi liberamente determinabili: decidi tu quando e quanto prendere, nel limite complessivo delle rate maturate e non ancora riscosse (c. 3-quater);
- l'erogazione frazionata del montante per un periodo non inferiore a 5 anni.
Il comma 3-quinquies aggiunge due cose importanti: queste prestazioni le paga direttamente il fondo, che tiene in gestione la parte non ancora erogata — non c'è una compagnia di assicurazione di mezzo — e in caso di decesso il montante residuo può essere riscattato dalle persone che hai designato. È la differenza di fondo con la rendita vitalizia semplice, dove quello che resta non torna a nessuno.
Le decorrenze le ha fissate il comma 202 della stessa legge: 1° luglio 2026 per le prime due, 31 ottobre 2026 per l'erogazione frazionata, termine differito in sede di conversione del decreto-legge 62/2026 (legge 112/2026).
Attenzione. Le tre opzioni sostituiscono la rendita vitalizia e non si combinano fra loro: ne scegli una. Secondo le istruzioni diffuse dalla COVIP il 25 giugno 2026 la scelta è irrevocabile, salva la possibilità di convertire in rendita vitalizia il montante residuo, e chi ne attiva una non può più chiedere la RITA, le anticipazioni o il trasferimento ad altra forma; chi ha una RITA in corso di erogazione deve revocarla per passare a una delle tre. Il 50 % in capitale del c. 3, invece, resta abbinabile a ciascuna di esse.
Nota. Il fatto che la legge le preveda non significa che il tuo fondo le abbia già attivate: regolamenti, procedure e modulistica si stanno adeguando in questi mesi. Prima di fare conti, chiedi al fondo quali prestazioni sono disponibili per la tua posizione e con quali periodicità.
Quanto si paga di tasse?
Sulla parte imponibile della prestazione — i contributi che hai dedotto e il TFR conferito — si applica un'imposta sostitutiva del 15 %, che scende di 0,3 % per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare oltre il 15°, fino a un minimo del 9 %. La riduzione massima è di 6,00 punti e si raggiunge con trentacinque anni di iscrizione.
I rendimenti non entrano in quella base: sono già stati tassati anno per anno dentro il fondo al 20 %, ridotto al 12,5 % sulla quota investita in titoli di Stato. Restano fuori anche i contributi che hai versato oltre il tetto di deducibilità di 5.300,00 € l'anno, purché li abbia comunicati al fondo nei termini: è una comunicazione che tocca a te.
Esempio. Montante imponibile di 50.000 €, venticinque anni di iscrizione: l'aliquota è 15 % − 0,30 × 10 = 12 %. Sui 25.000 € presi in capitale l'imposta è 3.000 €; sul resto, erogato come rendita, la stessa aliquota si applica a ogni rata nella parte imponibile. Con trentacinque anni di iscrizione l'aliquota sarebbe 9 %. Cifre di esempio.
L'erogazione frazionata ha un'aliquota propria, più alta
Qui le tre prestazioni nuove non si comportano allo stesso modo, e la differenza è facile da perdere. La rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili seguono il regime delle prestazioni in capitale, quello appena descritto: dal 15 % al 9 %. L'erogazione frazionata no: l'art. 11, c. 6-ter, le riserva una ritenuta del 20 %, che scende di 0,25 punti per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, con una riduzione massima di 5 punti, quindi mai sotto il 15 %.
Sono cinque o sei punti di imposta in più della rendita a durata definita, a parità di montante e di anni di iscrizione: è il primo numero da confrontare quando il fondo ti mette davanti le due opzioni. La base imponibile si calcola allo stesso modo, al netto dei redditi già tassati dentro il fondo.
È una tassazione separata: la prestazione non si somma agli altri redditi, non alza l'aliquota IRPEF sulla pensione pubblica — la prima aliquota è 23 % — e non riduce le detrazioni. Il confronto con l'alternativa è netto: un riscatto per cause diverse da disoccupazione lunga o invalidità paga il 23 %, come si vede nella guida su anticipazione e riscatto.
Nota. Dal 1° gennaio 2027 queste regole fiscali non staranno più nell'art. 11 del d.lgs. 252/2005, che il d.lgs. 117/2026 ha abrogato nella parte tributaria, ma negli artt. 258 e 259 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi: le prestazioni in capitale e in rendita vitalizia nell'art. 258, c. 4, la rendita a durata definita e i prelievi nel c. 5, l'erogazione frazionata nel c. 6, i riscatti nell'art. 259. Cambiano i riferimenti, non le aliquote: il testo del nuovo decreto ripete le stesse cifre una per una.
Prestazione, RITA o riscatto: come si distinguono
Sono tre cose diverse e si confondono spesso.
La prestazione pensionistica è quella di cui parla questo articolo: arriva quando maturi i requisiti nel regime obbligatorio e chiude la fase di accumulo. La RITA è un ponte: serve a chi ha già smesso di lavorare e deve arrivare alla vecchiaia, quindi viene prima e si esaurisce con la pensione pubblica. Il riscatto è l'uscita dal fondo per motivi che non c'entrano con la pensione — perdita del lavoro, invalidità, cessazione dei requisiti di partecipazione — e, fuori dai casi agevolati, è tassato molto di più.
Chi ha davanti pochi anni di lavoro e un montante importante si trova spesso a scegliere fra RITA e nuove prestazioni: tieni presente che non convivono. Avviare una rendita a durata definita, i prelievi liberi o l'erogazione frazionata preclude la RITA, e viceversa una RITA in corso va revocata.
Cosa succede alla posizione in caso di decesso
Se muori prima della prestazione, la posizione va agli eredi o alle persone che hai designato, anche non parenti: è il riscatto per premorienza dell'art. 14 del d.lgs. 252/2005. Se muori durante una delle tre prestazioni nuove, il montante residuo può essere riscattato dai designati (c. 3-quinquies). Se invece hai scelto la rendita vitalizia, dipende dall'opzione: la rendita semplice si estingue, quella reversibile continua a favore della persona indicata, quella con controassicurazione restituisce il residuo.
La designazione dei beneficiari si aggiorna in qualsiasi momento nell'area riservata del fondo. È la cosa più semplice e più rimandata della previdenza complementare: se non l'hai mai fatta, farla oggi vale più di qualsiasi calcolo.
Cosa chiedere al fondo prima di decidere
Quattro domande, da fare per iscritto e da leggere con calma:
- a quanto ammonta il montante finale, al netto delle anticipazioni non reintegrate, e quanta parte è imponibile;
- qual è l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata alla tua anzianità di iscrizione;
- quali prestazioni periodiche sono disponibili oggi per la tua posizione — rendita vitalizia e sue varianti, rendita a durata definita, prelievi, erogazione frazionata — e con quale importo e periodicità;
- che cosa succede alla posizione in caso di decesso in ciascuna delle ipotesi.
Con questi quattro dati la scelta diventa un confronto fra numeri tuoi, non fra formule generali. E resta una scelta che si fa una volta: prima di firmare, verifica con il tuo fondo pensione e, per la parte di pensione pubblica, con l'INPS o un patronato.
Fai i conti
Domande frequenti
Posso prendere tutto il fondo pensione in contanti?
Di regola no: in capitale puoi avere al massimo il 50 % del montante finale, al netto delle anticipazioni che non hai reintegrato. Tutto in capitale si può solo quando la rendita vitalizia ottenuta convertendo almeno il 70 % del montante risulterebbe inferiore al 50 % dell'assegno sociale, cioè nel 2026 alla metà di 546,24 € al mese. È una soglia che riguarda le posizioni piccole.
Quanti anni di fondo servono per avere la prestazione?
Almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, insieme alla maturazione dei requisiti nel tuo regime obbligatorio (art. 11, c. 2, d.lgs. 252/2005). Il periodo scende a 3 anni per chi perde il lavoro per cause indipendenti dalla volontà di andare in pensione e si sposta fra Stati dell'Unione europea. Gli anni portati da un fondo precedente con il trasferimento della posizione contano.
Che cos'è la rendita a durata definita?
È una delle tre prestazioni introdotte dalla legge 199/2025 nell'art. 11, c. 3-bis, del d.lgs. 252/2005: il montante ti viene pagato per un numero di anni pari alla vita attesa residua alla tua età, secondo le tavole ISTAT usate per i coefficienti di trasformazione. A differenza della rendita vitalizia, finisce: se vivi più della durata calcolata, dopo non prendi più nulla da quella posizione. In cambio, quello che resta non va perso ma può essere riscattato dai beneficiari che hai designato.
Da quando si può chiedere l'erogazione frazionata?
Dal 31 ottobre 2026: il termine, fissato in origine al 1° luglio 2026 dalla legge 199/2025, è stato differito in sede di conversione del decreto-legge 62/2026 (legge 112/2026). Consiste nel farsi pagare il montante a rate per un periodo non inferiore a 5 anni. I fondi stanno adeguando regolamenti e procedure: chiedi al tuo quali opzioni ha già attivato.
Quanto si paga di tasse sulla prestazione del fondo pensione?
Un'imposta sostitutiva del 15 % sulla parte imponibile, ridotta di 0,3 % per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino a un minimo del 9 %. Vale sia per il capitale sia per la parte di rendita che deriva dai contributi dedotti e dal TFR. I rendimenti non si tassano due volte: hanno già pagato il 20 % anno per anno nel fondo. Fa eccezione l'erogazione frazionata, che ha una regola propria: ritenuta del 20 %, ridotta di 0,25 punti per ogni anno oltre il 15° e mai sotto il 15 %.
Fonti
- D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11 — prestazioni pensionistiche: diritto (c. 2), capitale ed erogazione integrale (c. 3), rendita a durata definita, prelievi ed erogazione frazionata (c. 3-bis - 3-quinquies), RITA (c. 4 e 4-bis) (5 dicembre 2005)
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), art. 1, c. 201-202 — inserimento dei commi 3-bis - 3-quinquies e decorrenza delle nuove prestazioni (30 dicembre 2025)
- Decreto-legge 62/2026, conv. legge 112/2026, art. 16-ter, c. 1 — differimento al 31 ottobre 2026 dell'erogazione frazionata del montante (19 ottobre 2026)
- D.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 — testo unico delle imposte sui redditi: abroga i commi fiscali dell'art. 11 del d.lgs. 252/2005 e li rifonde negli artt. 258-259, applicabili dal 1° gennaio 2027 (19 giugno 2026)
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, c. 201, lett. b), nn. 2 e 4 — inserisce nell'art. 11 del d.lgs. 252/2005 i commi 3-bis-3-quinquies (rendita a durata definita, prelievi, erogazione frazionata) e i commi 6-bis e 6-ter: alla rendita a durata definita e ai prelievi si applica il regime fiscale delle prestazioni in capitale, all'erogazione frazionata una ritenuta del 20 per cento ridotta di 0,25 punti per ogni anno oltre il quindicesimo, con riduzione massima di 5 punti (30 dicembre 2025)
- D.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, artt. 258 e 259 — dal 1° gennaio 2027 il trattamento fiscale delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti della previdenza complementare, con le stesse aliquote: c. 4 capitale e rendita vitalizia, c. 5 rendita a durata definita e prelievi, c. 6 erogazione frazionata (19 giugno 2026)


