Previdenza integrativa

Deduzione fondo pensione 2026: il tetto sale a 5.300 euro

Dal 2026 i contributi alla previdenza complementare si deducono fino a 5.300 euro: quanto risparmi di IRPEF, cosa entra nel tetto, perché conta il 31 dicembre.

Un tavolo di legno chiaro accanto a una finestra socchiusa con un vaso di rosmarino sul davanzale, sopra un salvadanaio di ceramica bianca, un quaderno chiuso, una matita e una tazza fumante, luce calda del tardo pomeriggio

Il tetto si è mosso dopo quasi vent'anni: dal periodo d'imposta 2026 i contributi versati a un fondo pensione si deducono dal reddito complessivo fino a 5.300 € l'anno, contro i 5.164,57 € rimasti fermi dal 2007. Il risparmio però non è quella cifra: è l'IRPEF che non paghi su quella cifra, quindi dipende dallo scaglione in cui cade l'ultima fetta del tuo reddito. E chi vuole usare tutto lo spazio disponibile ha tempo fino al 31 dicembre.

Quanto si può dedurre nel 2026?

La regola sta nell'art. 8, c. 4, del d.lgs. 252/2005, la legge che disciplina la previdenza complementare. I contributi versati alle forme pensionistiche complementari, dice la norma, «sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57». A quel periodo la legge di bilancio 2026 ha aggiunto una frase secca: a decorrere dal periodo d'imposta 2026 il limite è innalzato a 5.300 €.

Due cose da tenere a mente subito. La prima: il tetto è per persona, non per fondo. Se hai un fondo negoziale di categoria e anche un PIP aperto anni fa, i versamenti dell'anno si sommano e il limite resta uno solo. La seconda: il tetto è annuale e non si cumula. Lo spazio che non usi nel 2026 non si porta nel 2027 — salvo il caso particolare di chi ha iniziato a lavorare dopo il 2007, di cui si parla più avanti.

Nota. La deduzione riguarda la previdenza complementare. I contributi previdenziali obbligatori — quelli della gestione separata, dei versamenti volontari, dei riscatti — sono anch'essi deducibili dal reddito ai sensi dell'art. 10 del TUIR, ma senza questo tetto e senza farvi concorrenza: sono due righi diversi della dichiarazione.

Quanto risparmi davvero?

Deduzione non vuol dire sconto d'imposta. La deduzione abbassa il reddito imponibile: il risparmio è l'imposta che quella fetta di reddito avrebbe pagato, cioè la tua aliquota marginale. Le aliquote in vigore nel 2026 sono tre.

Scaglioni IRPEF 2026
Reddito imponibileAliquota
da 0 € a 28.000 €23 %
da 28.000 € a 50.000 €33 %
oltre 50.000 €43 %
Fonte: legge 199/2025 (legge di bilancio 2026).

Più alto è il reddito, più vale la deduzione. Chi ha un reddito interamente nel primo scaglione risparmia il 23 % di quello che versa; chi arriva nel terzo risparmia il 43 %. E chi ha un'IRPEF già azzerata dalle detrazioni — per esempio un reddito molto basso — non risparmia nulla, perché non c'è imposta da togliere: in quel caso versare resta una scelta previdenziale, non fiscale.

Esempio. Reddito imponibile di 35.000 €, versamento al fondo di 2.000 € nell'anno. L'ultima fetta del reddito sta nel secondo scaglione, quindi la deduzione vale 2.000 × 33 % = 660 € di IRPEF in meno. Chi versa gli stessi 2.000 € con un reddito di 25.000 € ne risparmia 460. Cifre di esempio, servono solo a mostrare il meccanismo.

Attenzione a un effetto che sfugge: scendendo di reddito, la deduzione può anche farti rientrare sotto una soglia che conta per altro — detrazioni, addizionali comunali con esenzione, prestazioni legate all'ISEE. Non è detto che accada, ma vale la pena guardarci.

Se sei già in pensione e continui a versare al fondo — si può fare, l'iscrizione non si chiude con la pensione pubblica — l'aliquota che conta è quella che grava sulla tua pensione: il calcolatore ti mostra in quale scaglione cade.

Calcolatore gratuito Calcolo pensione netta Dal lordo annuo al netto mensile con IRPEF 2026, detrazione per pensionati e addizionali regionale e comunale.

Che cosa entra nel tetto e che cosa no

È il punto su cui si sbaglia di più, perché nel limite non c'è solo quello che versi tu.

Entrano nel tetto:

  • i contributi a tuo carico, sia quelli fissi previsti dal contratto sia i versamenti aggiuntivi che decidi liberamente;
  • i contributi versati dal datore di lavoro o dal committente, volontari o dovuti in base a contratti e accordi collettivi anche aziendali;
  • le quote accantonate dal datore ai fondi di previdenza dell'art. 105, c. 1, del TUIR.

Non entra nel tetto il TFR maturando che hai conferito al fondo. Il motivo è semplice: il TFR non ha mai concorso a formare il tuo reddito complessivo, quindi non c'è nulla da dedurre. Chi sceglie fra fondo pensione e TFR in azienda lo trova scritto anche nel materiale del fondo.

Attenzione. Se sei iscritto a un fondo negoziale, il contributo del datore consuma parte del tuo tetto. Prima di fare un versamento aggiuntivo a dicembre, guarda nell'area riservata quanto risulta già versato nell'anno da tutte le fonti: il margine residuo è quasi sempre più piccolo di quanto si immagina.

Perché la data che conta è il 31 dicembre

La deduzione segue il principio di cassa: conta l'anno in cui il versamento è stato effettuato, non quello a cui si riferisce. Un bonifico fatto il 2 gennaio si deduce nella dichiarazione dell'anno dopo.

Chi vuole sfruttare lo spazio residuo deve quindi muoversi entro il 31 dicembre, tenendo conto dei tempi tecnici: molti fondi chiedono che il versamento sia accreditato entro l'ultimo giorno utile dell'anno, non solo disposto, e il bonifico di fine dicembre può valere con data successiva. Le date limite le pubblica ogni fondo sul proprio sito nelle settimane prima di Natale.

Per i lavoratori dipendenti che versano tramite busta paga il discorso è diverso e più comodo: quei contributi non entrano nemmeno nell'imponibile del mese, quindi il beneficio arriva subito, cedolino per cedolino, senza passare dalla dichiarazione. La deduzione in dichiarazione serve a chi versa direttamente, a chi ha un fondo individuale e a chi fa versamenti aggiuntivi fuori dal canale aziendale.

E se verso più del tetto?

Il versamento oltre il limite è legittimo: resta nella tua posizione e viene investito come il resto. Quello che cambia è il trattamento fiscale, e tocca a te attivarlo.

L'ultimo periodo del c. 4 è chiaro: per la parte dei contributi che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il tetto, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare l'importo non dedotto entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del versamento, o, se antecedente, la data in cui sorge il diritto alla prestazione.

Attenzione. Senza quella comunicazione il fondo considera dedotto tutto, e all'uscita applica l'imposta sostitutiva anche sulla parte che hai già pagato di tasca tua: la stessa somma viene tassata due volte. La comunicazione si fa con un modulo del fondo, spesso disponibile nell'area riservata, e va rifatta per ogni anno in cui si supera il limite.

La quota in più per chi ha iniziato a lavorare dopo il 2007

C'è una regola poco conosciuta per i lavoratori di prima occupazione successiva all'entrata in vigore del decreto, cioè dal 1° gennaio 2007. Se nei primi 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare hai versato meno del tetto deducibile, nei 20 anni successivi al quinto anno puoi dedurre contributi oltre il limite ordinario, per un ammontare pari a quello che avresti potuto dedurre in quei cinque anni e non hai versato.

Il recupero ha un suo massimo: non più della metà del limite annuo, quindi 2.650 € in più all'anno con il tetto 2026. È la norma pensata per chi ha iniziato a versare da giovane con stipendi bassi e si trova, dieci o quindici anni dopo, con una capacità di risparmio più alta.

Nota. Il plafond non è automatico: va ricostruito sommando, anno per anno dei primi cinque, la differenza fra il tetto e quanto effettivamente versato. Il dato lo ha il fondo, che in genere lo certifica su richiesta. Senza quel conteggio la deduzione in più non si può documentare.

La deduzione si paga alla fine?

In parte sì, ed è giusto saperlo prima: la previdenza complementare rinvia l'imposta, non la cancella. I contributi dedotti oggi formano la parte imponibile della prestazione futura, che sconta un'imposta sostitutiva del 15 %, ridotta di 0,3 % per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino a un minimo del 9 %.

Il confronto resta però ampiamente a favore di chi deduce: risparmi oggi almeno il 23 % e paghi domani al massimo il 15 %, spesso meno. I rendimenti maturati nel frattempo non entrano in quella base, perché sono già tassati anno per anno dentro il fondo al 20 %. E i contributi non dedotti, se li hai comunicati, escono esenti. Su come si incassa il montante — e con quali aliquote — c'è la guida su capitale o rendita.

Cosa controllare prima di fare un versamento aggiuntivo

Quattro verifiche, tutte sull'estratto conto del fondo:

  1. quanto risulta versato nell'anno in totale, contando il tuo contributo, quello del datore e gli eventuali altri fondi;
  2. quanto manca al tetto di 5.300 €;
  3. qual è la data entro cui il fondo considera il versamento accreditato nell'anno;
  4. se hai diritto al plafond dei lavoratori di prima occupazione e a quanto ammonta.

Fatti questi conti, la decisione diventa semplice. Per la parte fiscale della dichiarazione, e per i casi particolari — più fondi, familiari a carico, redditi di lavoro autonomo — chiedi al tuo fondo pensione o a un CAF; per la pensione pubblica, verifica sempre con l'INPS o un patronato.

Fai i conti

Domande frequenti

Quanto posso dedurre dal fondo pensione nel 2026?

Fino a 5.300 € l'anno, sommando tutto quello che è stato versato alla previdenza complementare nel periodo d'imposta: i tuoi contributi, quelli del datore di lavoro o del committente e quelli versati a più fondi diversi. Il limite era fermo a 5.164,57 € dal 2007 ed è stato innalzato dalla legge di bilancio 2026 (l. 199/2025) con effetto dal periodo d'imposta 2026. È un tetto per persona, non per fondo.

Quanto risparmio davvero di tasse?

Tanto quanto la tua aliquota marginale IRPEF, perché la deduzione toglie l'importo versato dal reddito imponibile. Nel 2026 le aliquote sono 23 % fino a 28.000 €, 33 % fino a 50.000 € e 43 % oltre: su 1.000 € versati il risparmio di esempio va da 230 € a 430 €, a seconda dello scaglione in cui cade l'ultima fetta del tuo reddito. Chi ha un'imposta già azzerata dalle detrazioni non risparmia nulla.

Il TFR che verso al fondo rientra nel tetto?

No. Il TFR maturando conferito alla previdenza complementare non ha mai concorso a formare il tuo reddito, quindi non c'è niente da dedurre e non occupa spazio nel tetto di 5.300 €. Lo spazio lo occupano invece i contributi del datore di lavoro, anche quelli dovuti dal contratto collettivo: è il motivo per cui molti iscritti ai fondi negoziali hanno meno margine di quanto credono.

Posso dedurre i contributi versati per un figlio a carico?

Sì. L'art. 8, c. 5, del d.lgs. 252/2005 prevede che per i contributi versati nell'interesse di una persona fiscalmente a carico la deduzione spetti a chi la ha a carico, per la parte che quella persona non ha potuto dedurre, sempre entro il limite complessivo di 5.300 €. È la strada usata per aprire una posizione a un figlio che studia o ha un reddito basso.

Cosa succede se verso più del tetto?

Il versamento è valido e resta nella tua posizione, ma la parte eccedente non si deduce. Devi comunicarla al fondo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del versamento, o, se antecedente, la data in cui sorge il diritto alla prestazione: così alla fine quella quota esce esente, perché ha già pagato le imposte. Se non la comunichi, il fondo la considera dedotta e le applica l'imposta sostitutiva insieme al resto.

Fonti

  1. D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 8 — finanziamento: c. 4 deducibilità dei contributi entro 5.164,57 euro, innalzati a 5.300 euro dal periodo d'imposta 2026, e comunicazione dei contributi non dedotti; c. 5 contributi per familiari a carico; c. 6 quota aggiuntiva dei lavoratori di prima occupazione (testo vigente su Normattiva) (5 dicembre 2005)
  2. Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) — innalzamento del limite di deducibilità e modifiche al d.lgs. 252/2005 (30 dicembre 2025)
  3. D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11 — imposta sostitutiva sulle prestazioni: 15 per cento ridotto fino al 9 per cento con gli anni di partecipazione (5 dicembre 2005)
  4. Agenzia delle Entrate, «Tutte le agevolazioni della dichiarazione» — contributi previdenziali e assistenziali fra gli oneri deducibili dell'art. 10 del TUIR (22 ottobre 2026)