Il beneficio del contributivo che nessuno applica d'ufficio

Pensione per le madri: 4 mesi di anticipo per ogni figlio

Nel sistema contributivo le madri hanno 4 mesi di anticipo per figlio, fino a 16 mesi con quattro figli, o il coefficiente di un'età maggiorata. Va chiesto.

Cucina di casa italiana con un cesto di limoni su un tavolo di legno, un vaso di basilico sul davanzale e una caffettiera sul fornello, nella luce calda del mattino

Una madre che ha la pensione calcolata tutta col sistema contributivo può uscire prima: 4 mesi di anticipo sull'età per ogni figlio, fino a 16 mesi con 4 o più figli. In alternativa può tenere l'età piena e farsi calcolare l'assegno con il coefficiente di un'età più alta, che vale qualche decina di euro al mese per tutta la vita. Il beneficio è scritto nella legge dal 1995, ma l'INPS non lo applica da solo: va chiesto con la domanda di pensione, e chi non lo chiede non lo recupera più.

A chi spetta il beneficio

La norma è l'articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 335/1995, la riforma Dini. Riguarda «i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo»: non la carriera, non la data di nascita, ma il metodo con cui viene calcolata la pensione.

In pratica spetta a due gruppi di lavoratrici:

  • le contributive pure, cioè chi ha il primo contributo accreditato dal 1° gennaio 1996 in poi;
  • chi ha esercitato l'opzione al sistema contributivo prevista dal comma 23 della stessa legge, che fa ricalcolare tutta la pensione col contributivo e fa perdere la quota retributiva. La circolare INPS n. 53 del 5 marzo 2025 lo mette per iscritto: la riduzione del requisito anagrafico «trova applicazione anche nel caso di conseguimento della pensione di vecchiaia […] a seguito dell'esercizio dell'opzione al sistema contributivo».

Chi ha anche un solo contributo prima del 1996 e resta nel sistema misto non ha il beneficio. È la ragione per cui questa misura, nata trent'anni fa, sta diventando concreta solo adesso: le prime generazioni di contributive pure arrivano ora all'età della pensione.

Nota. La legge aggiunge una precisazione che vale la pena leggere alla lettera: il beneficio è riconosciuto «a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità». Non serve aver interrotto il lavoro, non serve aver preso il congedo: contano i figli.

Quanti mesi di anticipo, e su quale requisito

L'anticipo è di 4 mesi per ogni figlio e si ferma a 16 mesi complessivi con 4 o più figli. Il tetto era di 12 mesi: l'ha alzato la legge di bilancio 2025, e la circolare n. 53 del 2025 ne ha dato le istruzioni applicative.

Il paragrafo 8 di quella circolare chiarisce anche a quali uscite si applica, ed è l'informazione che manca quasi sempre:

  • la pensione di vecchiaia nel contributivo, 67 anni nel biennio 2025-2026;
  • la vecchiaia a 71 anni, la rete di sicurezza di chi non raggiunge l'importo soglia;
  • la pensione anticipata contributiva a 64 anni.

Sottraendo i mesi al requisito dell'anno si ottengono le età di uscita. La tabella che segue è l'aritmetica dei 4 mesi per figlio applicata ai requisiti del 2026, non una tabella di legge:

Figli Anticipo Vecchiaia nel 2026 Anticipata contributiva nel 2026
1 4 mesi 66 anni e 8 mesi 63 anni e 8 mesi
2 8 mesi 66 anni e 4 mesi 63 anni e 4 mesi
3 12 mesi 66 anni 63 anni
4 o più 16 mesi 65 anni e 8 mesi 62 anni e 8 mesi

L'anticipo riguarda solo l'età. Tutto il resto resta in piedi: i 20 anni di contributi della vecchiaia, i 20 anni di contributi effettivi e l'importo soglia dell'uscita a 64 anni, la finestra di 3 mesi che quella via prevede prima del primo assegno. I requisiti per intero stanno nelle guide alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata contributiva a 64 anni.

Attenzione. L'età della vecchiaia sale a 67 anni e 1 mese nel 2027 e a 67 anni e 3 mesi nel 2028 per l'adeguamento alla speranza di vita. L'anticipo si sottrae al requisito dell'anno in cui maturi il diritto, quindi le età della tabella si spostano in avanti insieme al requisito.

L'alternativa: il coefficiente di un'età maggiorata

La legge offre una seconda strada, e la parola che usa è «optare»: invece dell'anticipo, la lavoratrice può chiedere che la pensione sia calcolata con il moltiplicatore della tabella A relativo a un'età più alta di quella che ha davvero — maggiorata di 1 anno con uno o due figli, di 2 anni con tre o più. La legge di bilancio 2025 non ha toccato questa parte: resta com'era.

Il moltiplicatore è il coefficiente di trasformazione, la percentuale che trasforma il montante contributivo in pensione annua. Per le pensioni che decorrono nel 2025 e nel 2026 vale 5,608 % a 67 anni, 5,808 % a 68 anni e 6,024 % a 69. Chi esce a 67 anni con tre figli, scegliendo questa via, prende il coefficiente di 69 anni.

Esempio. Una lavoratrice con tre figli, tutta nel contributivo, arriva a 67 anni nel 2026 con un montante di 220.000 €.

Senza beneficio: 220.000 × 5,608 % = 12.337,60 € l'anno, cioè 949,05 € al mese per 13 mensilità.

Con il coefficiente maggiorato di due anni: 220.000 × 6,024 % = 13.252,80 € l'anno, cioè 1.019,45 € al mese. Sono 70,40 € al mese in più, per sempre.

Con l'anticipo di 12 mesi, uscendo a 66 anni e a parità di montante: 220.000 × 5,423 % = 11.930,60 € l'anno, cioè 917,74 € al mese. Incassa un anno di pensione in più, circa 11.930 €, ma con 101,71 € al mese in meno: a quel ritmo il vantaggio dell'altra scelta si recupera in circa nove anni.

Il conto dell'esempio ignora una cosa che pesa a favore del coefficiente: restando al lavoro quei mesi si versano altri contributi, e il montante — quindi la pensione — cresce ancora. Chi invece ha un motivo per smettere prima, la salute o un contratto che finisce, ha nell'anticipo esattamente quello che gli serve.

Per rifare il conto con il tuo montante e confrontare due età di uscita:

Calcolatore gratuito Montante e coefficienti Dal montante contributivo alla pensione annua e mensile, con i coefficienti di trasformazione 2025-2026 per ogni età.

Nota. Per le pensioni che decorrono dal 1° gennaio 2027 i coefficienti sono quelli del nuovo biennio, più bassi a tutte le età: a 67 anni si passa da 5,608 % a 5,514 %. Conta la data di decorrenza, non quella della domanda.

Il punto che costa di più: va chiesto

Qui sta la trappola, e non è una sottigliezza. Il paragrafo 8 della circolare n. 53 del 2025 lo scrive in una riga sola: il beneficio «non opera d'ufficio, ma deve essere richiesto in sede di presentazione della domanda di pensione».

Significa che l'INPS non guarda quanti figli hai in anagrafe per abbassarti l'età o alzarti il coefficiente. Se presenti la domanda senza chiedere il beneficio, la pensione è liquidata senza.

Il caso più delicato è quello di chi ha un assegno ordinario di invalidità, perché lì la pensione di vecchiaia arriva da sola. Il messaggio INPS n. 2124 del 26 giugno 2026 spiega che l'assegno si trasforma d'ufficio in vecchiaia, e che proprio per questo la lavoratrice «deve presentare apposita istanza entro il mese precedente la data di decorrenza della pensione di vecchiaia, individuata senza tenere conto del riconoscimento del predetto beneficio». La chiusa del messaggio è la parte da ricordare: in assenza della domanda nei termini il beneficio «non può essere riconosciuto né in sede di trasformazione d'ufficio […] né in sede di ricostituzione del trattamento pensionistico».

Dal 2 novembre 2026 esiste un'istanza dedicata, «Richiesta benefici lavoratrici madri – Trasformazione AOI in Pensione di Vecchiaia», introdotta dal messaggio n. 3527: si presenta dal portale INPS con SPID, CIE o CNS, da un patronato o dal Contact center. Prima si usava la domanda di trasformazione, indicando nelle note il tipo di beneficio e il numero dei figli. Come funziona la trasformazione, e quali requisiti chiede, è nella guida all'assegno ordinario di invalidità.

Attenzione. Se l'anticipo retrodata la decorrenza della vecchiaia su mesi già pagati come assegno di invalidità, l'INPS revoca l'assegno da quella data e compensa le rate già incassate con quelle della pensione, liquidando l'eventuale differenza a credito. Non è una somma da restituire di tasca propria, ma il cedolino di quei mesi cambia.

Le altre due lettere dello stesso comma

Il comma 40 non si esaurisce nell'anticipo di età. Le lettere a) e b), anch'esse riservate alle pensioni calcolate solo col contributivo, riconoscono due periodi di accredito figurativo, cioè contributi che non hai versato e che l'INPS ti accredita:

  • 170 giorni per ciascun figlio, per l'assenza dal lavoro dovuta a periodi di educazione e assistenza dei figli fino al 6° anno di età;
  • 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo di 24 mesi, per l'assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore conviventi, quando ricorrono le condizioni della legge 104/1992.

A differenza della lettera c), per queste due la legge non chiede un'opzione né una scelta. Resta però da verificare che i periodi risultino sull'estratto conto: è il primo posto dove guardare, insieme ai contributi da maternità obbligatoria, che seguono regole proprie. Come si legge un estratto conto, riga per riga, lo spieghiamo nella guida dedicata all'estratto conto contributivo.

Che cosa questo beneficio non è

Tre misure diverse vengono confuse con questa, e il risultato è che molte lavoratrici si convincono di avere diritto a uno sconto che non hanno o, al contrario, rinunciano a quello che hanno.

  • Le soglie di importo ridotte dell'uscita a 64 anni: lì la pensione deve raggiungere 3,00 volte l'assegno sociale, che scendono a 2,80 con un figlio e a 2,60 con due o più. È un requisito di importo, non di età, e ha una fonte diversa.
  • Lo sconto dell'Ape sociale, che riduce il requisito contributivo — 30 anni per i disoccupati, 36 anni per i gravosi — di 12 mesi per figlio, fino a 24 mesi: agisce sui contributi, non sull'età, e riguarda un'indennità a termine, non la pensione. Le condizioni sono nella guida all'Ape sociale.
  • L'Opzione donna, che è un canale di uscita a sé, chiuso alle nuove maturazioni e con un calcolo interamente contributivo: ne parliamo con Quota 103.

Il beneficio del comma 40 può sommarsi alle soglie ridotte dell'uscita a 64 anni, perché agisce su un requisito diverso, ma è una verifica da fare sul caso concreto: chiedi all'INPS la certificazione del diritto a pensione, che fissa nero su bianco la data in cui maturi i requisiti, prima di dare le dimissioni.

Quando maturi i requisiti

Per sapere in che mese arrivi all'età e ai contributi richiesti dai vari canali, con gli adeguamenti del 2027 e del 2028, usa il calcolatore: poi sottrai i mesi dell'anticipo che ti spettano.

Calcolatore gratuito Quando vado in pensione? Data di nascita, contributi e sesso: calcola la data di uscita per ogni canale, con i requisiti 2026, 2027 e 2028.

Il risultato è una stima e non tiene conto del beneficio per le madri, che dipende dal numero dei figli e dal metodo di calcolo della tua pensione. Prima di muoverti, fai controllare la posizione all'INPS o a un patronato: sono loro a dirti se la tua pensione è interamente contributiva, quale delle due forme del beneficio ti conviene e in che mese va presentata la domanda perché il beneficio sia riconosciuto.

Fai i conti

Domande frequenti

Le madri possono andare in pensione prima?

Sì, se la loro pensione è determinata esclusivamente con il sistema contributivo. La legge 335/1995 riconosce un anticipo dell'età di 4 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 16 mesi con 4 o più figli. L'anticipo si sottrae al requisito anagrafico: nel 2026 la vecchiaia è a 67 anni, quindi con due figli si arriva a 66 anni e 4 mesi. Gli altri requisiti — contributi e, dove previsto, importo minimo — restano.

Spetta anche a chi ha contributi prima del 1996?

No, non nel sistema misto. Il comma 40 parla di «trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo»: chi ha anche un solo contributo prima del 1° gennaio 1996 ha una quota retributiva e resta fuori. L'unica strada è l'opzione al contributivo dell'articolo 1, comma 23, della stessa legge, che però fa perdere la quota retributiva: la circolare INPS n. 53 del 2025 conferma che dopo l'opzione il beneficio si applica, ma la convenienza va calcolata caso per caso.

Conviene l'anticipo o il coefficiente più alto?

Dipende da quanto pensi di restare al lavoro e da quanto pesa il montante. L'anticipo ti fa incassare qualche mese di pensione in più ma su un coefficiente più basso; l'opzione per il coefficiente maggiorato alza l'assegno per tutta la vita, e in più ti lascia versare contributi per quei mesi. Nel box di esempio di questa pagina il recupero della differenza richiede circa nove anni di pensione. Fatti fare le due simulazioni dall'INPS o da un patronato prima di scegliere.

Il beneficio è automatico?

No. Il paragrafo 8 della circolare INPS n. 53 del 5 marzo 2025 dice che «non opera d'ufficio, ma deve essere richiesto in sede di presentazione della domanda di pensione». Per chi è titolare di assegno ordinario di invalidità, che si trasforma in vecchiaia d'ufficio, il messaggio n. 2124 del 26 giugno 2026 chiede un'istanza apposita entro il mese precedente la decorrenza: senza quella domanda il beneficio non viene riconosciuto né alla trasformazione né più tardi in ricostituzione.

Vale anche per l'uscita a 64 anni?

Sì. La circolare n. 53 del 2025 scrive che l'anticipo si applica al requisito anagrafico della pensione di vecchiaia contributiva (art. 24, commi 6 e 7, del d.l. 201/2011: 67 anni e 71 anni nel biennio 2025-2026) e anche a quello della pensione anticipata contributiva del comma 11, cioè 64 anni. È una cosa diversa dalle soglie di importo ridotte che la stessa uscita a 64 anni prevede per le madri.

Fonti

  1. Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 40 — testo vigente su Normattiva: accrediti figurativi per i figli e anticipo di età per le lavoratrici madri nel contributivo (8 agosto 1995)
  2. INPS, circolare n. 53 del 5 marzo 2025, par. 8 — anticipo di quattro mesi per figlio, tetto di sedici mesi, requisiti a cui si applica e obbligo di richiesta (5 marzo 2025)
  3. INPS, messaggio n. 2124 del 26 giugno 2026, par. 2 — richiesta del beneficio nella pensione di vecchiaia derivante dalla trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità (26 giugno 2026)
  4. INPS, messaggio n. 3527 del 2 novembre 2026 — nuova istanza «Richiesta benefici lavoratrici madri – Trasformazione AOI in Pensione di Vecchiaia» (2 novembre 2026)