· Calcolo e importo

Coefficienti di trasformazione 2027-2028: il decreto è pubblicato

Dal 1° gennaio 2027 i coefficienti scendono a tutte le età: a 67 anni da 5,608 % a 5,514 %. Valgono solo per le nuove pensioni, non per quelle già in pagamento.

Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e del MEF del 16 ottobre 2026, pubblicato nella pubblicità legale del ministero il 20 ottobre, ha fissato i coefficienti di trasformazione del montante contributivo per il biennio 2027-2028. Scendono a tutte le età: a 67 anni si passa da 5,608 % a 5,514 %, a 71 anni da 6,510 % a 6,382 %, a 57 anni da 4,204 % a 4,153 %.

Che cosa cambia

Il coefficiente è il numero che trasforma il montante dei contributi in pensione annua: si moltiplica il montante per il coefficiente dell'età a cui si esce. Più il coefficiente è basso, più bassa è la pensione a parità di contributi versati. La revisione è automatica e avviene ogni due anni (legge 335/1995, art. 1, c. 11): tiene conto della speranza di vita misurata dall'ISTAT, che continua ad allungarsi.

Esempio. Un montante contributivo di 300.000 € liquidato a 67 anni dà 16.824,00 € lordi l'anno con il coefficiente del 2026 e 16.542,00 € con quello del 2027: 282 € in meno all'anno, circa l'1,7 %. È una cifra di esempio, utile solo a dare la misura dello scarto.

Che cosa non cambia

Il punto che genera più equivoci: i nuovi coefficienti non toccano le pensioni già in pagamento. Il coefficiente si applica una sola volta, quando la pensione viene liquidata, e resta quello per sempre. Chi ha una pensione con decorrenza entro il 31 dicembre 2026 non subisce alcun ricalcolo.

Non cambiano nemmeno i requisiti di accesso: età e anni di contributi restano quelli fissati per il 2027, perché l'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti è un'altra cosa, già definita fino al 2028. E non cambia la quota retributiva di chi ha contributi prima del 1996, che non passa dai coefficienti.

Coefficienti di trasformazione dal 1° gennaio 2027
Età2027-2028Divisore2025-2026Variazione
57 anni4,153 %24,0794,204 %-1,21 %
58 anni4,254 %23,5074,308 %-1,25 %
59 anni4,361 %22,9314,419 %-1,31 %
60 anni4,475 %22,3464,536 %-1,34 %
61 anni4,596 %21,7584,661 %-1,39 %
62 anni4,725 %21,1644,795 %-1,46 %
63 anni4,863 %20,5634,936 %-1,48 %
64 anni5,009 %19,9645,088 %-1,55 %
65 anni5,166 %19,3575,250 %-1,60 %
66 anni5,334 %18,7485,423 %-1,64 %
67 anni5,514 %18,1365,608 %-1,68 %
68 anni5,707 %17,5225,808 %-1,74 %
69 anni5,914 %16,9096,024 %-1,83 %
70 anni6,139 %16,2896,258 %-1,90 %
71 anni6,382 %15,6696,510 %-1,97 %
Si applicano alle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2027. Fonte: decreto direttoriale Lavoro–MEF del 16 ottobre 2026.

Nota. Conta la decorrenza della pensione, non la data della domanda. Chi matura il diritto nel 2026 ma ha una finestra che porta la decorrenza al 2027 usa i coefficienti nuovi.

La tabella completa, il confronto con il biennio precedente e l'esempio di calcolo sono nella guida ai coefficienti di trasformazione. Per il conto sulla tua posizione, il riferimento resta il simulatore INPS «La mia pensione futura» o un patronato.

Domande frequenti

La mia pensione, che già ricevo, verrà ricalcolata?

No. I coefficienti di trasformazione si applicano una sola volta, al momento della liquidazione della pensione. Una pensione con decorrenza fino al 31 dicembre 2026 resta calcolata con il coefficiente del biennio 2025-2026 per tutta la sua durata.

Conviene andare in pensione entro il 2026 per evitare il taglio?

Quasi mai, se il requisito non è già maturato. Un anno di lavoro in più aggiunge contributi al montante, lo rivaluta e fa salire il coefficiente dell'età: tra 64 anni e 67 anni il coefficiente passa da 5,009 % a 5,514 % già con i valori nuovi. Il confronto va fatto sul proprio caso, con l'INPS o un patronato.

Il taglio riguarda tutta la pensione?

Solo la quota contributiva, cioè quella calcolata sul montante dei contributi. Chi ha anzianità prima del 1996 ha anche una quota retributiva, che si calcola con regole diverse e non dipende dai coefficienti.

Fonti

  1. Ministero del lavoro e delle politiche sociali – MEF, decreto direttoriale del 16 ottobre 2026 — rideterminazione dei coefficienti di trasformazione dal 1° gennaio 2027 (16 ottobre 2026)
  2. Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, c. 11 — revisione triennale, poi biennale, dei coefficienti di trasformazione (8 agosto 1995)