Trattenute sul cedolino

Cessione del quinto della pensione: quanto puoi cedere nel 2026

Un quinto della pensione netta, per non più di dieci anni e mai sotto i 611,85 € del trattamento minimo: come funziona, cosa verifica l'INPS e dove si inciampa.

Credenza di legno chiaro in una stanza di paese al mattino, una tazza di ceramica e un mazzo di chiavi sul piano, una pianta di salvia sul davanzale e luce laterale dalla finestra socchiusa

La cessione del quinto della pensione è un prestito che si rimborsa con una trattenuta mensile fatta direttamente dall'INPS sul cedolino. Il limite è doppio e vale sempre: la rata non può superare 20 % della pensione al netto delle ritenute fiscali, e dopo la trattenuta ti deve restare almeno il trattamento minimo, che nel 2026 è di 611,85 € al mese. Il piano dura da 1 anno a 10 anni, e una cessione per volta: non se ne possono avere due.

Che cos'è, e che ruolo ha l'INPS

Il prestito lo fa una banca o una società finanziaria, non l'Istituto. L'INPS entra come «terzo debitore ceduto»: una volta validato il piano, trattiene la rata dal rateo di pensione e la versa alla finanziaria. È una distinzione che conta, e la circolare INPS n. 109 del 2 novembre 2026 la ripete in più punti: l'Istituto non concede il finanziamento, non valuta il merito creditizio, non identifica il cliente, non fissa il tasso e non risponde del contratto. Fa una verifica amministrativa e una trattenuta.

Da qui una conseguenza pratica: chi ti propone il prestito «convenzionato INPS» non ti sta offrendo un prodotto dell'INPS. Il convenzionamento è un'altra cosa, e la vedremo più sotto.

Esiste anche una seconda strada, che molti scoprono solo andando in pensione: la traslazione. Se avevi una cessione del quinto sullo stipendio e vai in pensione prima di averla finita, il debito residuo si trasferisce di diritto sulla pensione (art. 43 del d.P.R. 180/1950) e la trattenuta prosegue lì. Non si tratta di un nuovo prestito e non lo si può rifiutare: cambia solo chi paga la rata al posto tuo.

Quanto si può cedere davvero

La norma è dell'art. 1 del testo unico del 1950, nel testo che l'art. 13-bis del d.l. 35/2005 ha esteso ai pensionati: prestiti «da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni». E poi, per le pensioni, la clausola che fa la differenza: «è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo».

Quindi la rata massima — l'INPS la chiama quota cedibile teorica — è il più basso di due numeri: 20 % della pensione netta, oppure quello che resta sopra il trattamento minimo. Nel calcolo l'INPS parte dall'importo del primo rateo ancora non elaborato, toglie l'IRPEF e le altre trattenute obbligatorie, e guarda cosa rimane. Se hai più pensioni, il conto si fa sulla posizione complessiva, non su una sola.

Per sapere da quale netto si parte, il punto di partenza è il cedolino; se stai ancora facendo stime, lo strumento

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ti porta dal lordo al netto un passaggio alla volta, e la guida sulla tassazione della pensione spiega quali trattenute sono fiscali e quali no.

Esempio. Pensione lorda 1.450 € al mese, IRPEF e addizionali 250 €: netto 1.200 €. Un quinto di 1.200 è 240 €. Dopo la trattenuta resterebbero 960 €, sopra il trattamento minimo: la quota cedibile è 240 €. Su un piano di dieci anni fanno 120 rate da 240 €, cioè 28.800 € di esborso complessivo — di cui una parte sono interessi e costi, quindi il capitale che ti arriva è sensibilmente meno. Le cifre sono un esempio.

Esempio. Pensione netta 700 € al mese. Un quinto sarebbe 140 €, ma dopo la trattenuta resterebbero 560 €, sotto il trattamento minimo. La quota si fermerebbe quindi a 88,15 €, cioè alla differenza fra 700 € e 611,85 €. Le cifre sono un esempio: la quota la certifica l'INPS, non si stima.

Attenzione. La quota cedibile teorica è la rata massima del momento in cui viene rilasciata. Durante i dieci anni può succedere che l'INPS trattenga meno — è la quota cedibile effettiva — perché la pensione è cambiata o perché è arrivata una trattenuta con titolo prioritario. Le rate rimaste scoperte non si cancellano: possono essere recuperate con l'accodamento, cioè trattenute oltre la scadenza naturale del contratto, per non più di 18 mensilità, e solo se l'accodamento è previsto nel contratto e accettato anche dall'assicuratore.

Quali pensioni si possono cedere, e quali no

La legge distingue le prestazioni previdenziali da quelle assistenziali. Sono cedibili le pensioni di vecchiaia, le anticipate e le vecchie pensioni di anzianità, le pensioni ai superstiti, l'assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità e i trattamenti privilegiati ordinari di natura previdenziale. Non cambia nulla se la pensione è liquidata in via provvisoria, in cumulo o in totalizzazione, né se viene pagata all'estero.

Sono escluse le prestazioni assistenziali e quelle di accompagnamento alla pensione: assegno e pensione sociale, assegno di invalidità civile, assegno di sostegno al reddito, assegno al nucleo familiare, Ape sociale, indennità per la cessazione dell'attività commerciale, prestazioni di esodo e isopensione, assegno straordinario dei fondi di solidarietà, indennità del contratto di espansione, pensione privilegiata tabellare. Chi vive di assegno sociale o di invalidità civile non può cedere il quinto: non è una scelta della finanziaria, è la legge.

Nota. C'è un caso di mezzo. L'assegno ordinario di invalidità è cedibile, ma se è soggetto a revisione e non ancora confermato in via definitiva, la comunicazione di cedibilità riporta la data della revisione. Se all'esito l'assegno non viene confermato, l'INPS smette di trattenere: il contratto però resta, e il debito residuo torna a essere una questione fra te e la finanziaria. È il punto su cui fare più attenzione prima di firmare un piano lungo.

Durata, rinnovo e il divieto di due cessioni

Il contratto deve indicare per iscritto l'importo, la rata e la durata, e la durata «non può essere inferiore a un anno né superiore a dieci anni». La rata non può superare la quota cedibile teorica certificata dall'INPS: se la supera, il piano viene respinto.

Il rinnovo — rinegoziare il prestito in corso, con la stessa finanziaria o con un'altra — non si può fare quando si vuole. L'art. 39 del d.P.R. 180/1950 lo subordina al decorso dei due quinti della durata originaria: 2 anni dall'inizio di una cessione di cinque anni, 4 anni dall'inizio di una di dieci. Prima di quel termine l'INPS respinge la notifica. Unica deroga: una cessione quinquennale può essere rinnovata prima del termine con una cessione decennale, se è la prima volta che se ne contrae una, e a condizione che la precedente venga estinta.

Lo stesso art. 39 vieta la coesistenza di due cessioni sulla stessa pensione. L'INPS lo motiva in modo esplicito: è una tutela del pensionato «quale contraente debole». Il nuovo piano, quindi, può partire solo dopo che il vecchio è stato estinto, e il pagamento estintivo deve perfezionarsi in tempo utile: il benestare dell'Istituto autorizza, non anticipa la decorrenza.

Quanto costa, e dove si guarda il costo

Qui il sito non scrive cifre, e c'è una ragione: i limiti cambiano ogni tre mesi.

Il tetto invalicabile è il tasso soglia antiusura del trimestre in cui si firma, calcolato sul Tasso Effettivo Globale Medio della categoria «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» e sulla classe di importo. Vale per tutte le società accreditate, cioè registrate presso l'INPS per poter operare.

Le società convenzionate — che aderiscono allo schema dell'INPS — hanno un tetto più basso. Il D.M. 313/2006 impegna gli enti previdenziali a stipulare convenzioni «con l'obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato»: i limiti massimi di TAEG della convenzione si ottengono dal tasso soglia riducendolo in misura fissa e aggiungendo il costo dell'assicurazione sul rischio di premorienza, differenziato per età. Il risultato è sempre sotto il tasso soglia, con una sola eccezione: per i pensionati oltre i 79 anni il limite convenzionale coincide con la soglia antiusura. L'INPS aggiorna questi limiti ogni trimestre e li pubblica con un messaggio sul proprio sito: è lì che si guarda il numero del momento, non su un articolo.

Attenzione. Il TAEG è il costo totale del credito: comprende interessi, spese e il premio dell'assicurazione. Il confronto fra due offerte si fa su quello e sull'importo netto che ti viene erogato, non sulla rata — a parità di rata, allungare la durata fa sembrare il prestito più leggero e lo rende molto più caro.

Come si fa, passo per passo

  1. Comunicazione di cedibilità. È il documento con cui l'INPS certifica la rata massima. La chiedi con il modulo AP107 alla sede competente, oppure — se la società è convenzionata — la società può chiederla per te, dopo il tuo consenso al trattamento dei dati. Va chiesta personalmente: una delega ordinaria non basta, servono una procura notarile o la rappresentanza legale.
  2. Verifica dell'IBAN. Le società convenzionate devono controllare, con una funzione telematica dell'INPS, che l'IBAN indicato corrisponda a quello su cui ti viene pagata la pensione. È un presidio contro i prestiti attivati a nome di altri.
  3. Contratto. Firmato fra te e la società. Deve contenere importo, durata e rata, costi indicati in modo chiaro, un tasso entro i limiti e la copertura assicurativa sul rischio di premorienza.
  4. Notifica e istruttoria. La società notifica il contratto all'INPS (via PEC se accreditata, per via telematica se convenzionata). L'Istituto verifica i requisiti e valida il piano di ammortamento, oppure lo respinge.
  5. Avvio delle trattenute. Dalla prima rata di pensione utilmente lavorabile. La lettera di benestare e i dati del piano li trovi nella tua area personale, nella sezione del cedolino della pensione.

Chiudere prima, e cosa succede se qualcosa va storto

Estinzione anticipata. È un tuo diritto: paghi alla finanziaria l'intero residuo e hai diritto alla riduzione del costo totale del credito per la durata non goduta (art. 125-sexies del Testo unico bancario). La società deve comunicare l'estinzione all'INPS, che chiude il piano e ferma le trattenute dalla prima rata lavorabile. Se per i tempi tecnici dei pagamenti vengono trattenute una o due rate in più, la società è tenuta a restituirtele direttamente.

Rimborso parziale. Non estingue il contratto: il piano viene rimodulato, abbassando la rata o anticipando la scadenza, o entrambe. La rimodulazione non è ammessa se è in corso un accodamento o se è già stato notificato un rinnovo.

Firma contestata. Se la trattenuta riguarda un contratto che non riconosci, la sospensione cautelare del versamento alla finanziaria è possibile solo a fronte di una denuncia o querela documentata: l'INPS accantona le somme e inibisce nuove operazioni sul tuo codice fiscale finché la vicenda non è definita. Una diffida non produce lo stesso effetto. Il percorso è scomodo, ma è il solo che l'Istituto riconosca.

Decesso. Le trattenute si fermano. La quota del mese del decesso resta trattenuta — il rateo matura il primo giorno del mese — e quelle dei mesi successivi vengono recuperate dall'INPS presso la società. Il debito residuo non è affare dell'Istituto: è il motivo per cui la legge impone, dal 2005, «la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario». Conservare la polizza insieme al contratto è un favore che si fa a chi resta.

Tre cose da controllare sul cedolino

La prima: che la trattenuta sia dell'importo pattuito, e che sia una sola. La seconda: che la quota residua del piano scenda ogni mese, cosa che si legge nella sezione del piano di ammortamento dell'area personale. La terza, se sei appena andato in pensione: che la rata traslata dallo stipendio corrisponda al debito effettivamente residuo alla data di cessazione, e non all'intero prestito.

Se un numero non torna, la strada breve è la sede INPS o un patronato con il contratto e la comunicazione di cedibilità in mano; se la contestazione riguarda il prestito — tasso, costi, polizza — l'interlocutore è la finanziaria, e in seconda battuta l'Arbitro Bancario Finanziario. Le regole generali descritte qui non sostituiscono la verifica sulla tua posizione, che va fatta con l'INPS o con un patronato.

Domande frequenti

Quanto posso farmi prestare con la cessione del quinto della pensione?

Non c'è un importo fisso: si parte dalla rata. La rata massima è 20 % della tua pensione al netto delle ritenute fiscali e delle altre trattenute obbligatorie, a condizione che dopo la trattenuta ti resti almeno il trattamento minimo (611,85 € al mese nel 2026). Quella rata, moltiplicata per un piano che può arrivare a 10 anni, determina quanto ti può essere prestato: quanto esattamente dipende dal tasso, che non è un dato dell'INPS. L'importo della rata te lo certifica l'INPS con la comunicazione di cedibilità, che si chiede con il modulo AP107.

Con la pensione minima posso ottenere la cessione del quinto?

No. La legge dice che sulle pensioni «è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo»: se la pensione è integrata al minimo non c'è nulla da cedere, e la circolare INPS n. 109/2026 la chiama «incapienza permanente», con quota cedibile «strutturalmente pari a zero». Lo stesso vale, in modo temporaneo, quando sulla pensione corrono già trattenute con un titolo prioritario: finché non si esauriscono, la quota cedibile è zero.

Posso avere due cessioni del quinto sulla pensione contemporaneamente?

No: l'art. 39 del d.P.R. 180/1950 vieta la coesistenza di due finanziamenti da estinguere con cessione di quote della pensione, e l'INPS lo definisce un presidio «a tutela del pensionato quale contraente debole». Per cambiare prestito serve un rinnovo, ammesso solo dopo i due quinti della durata originaria — 2 anni su una cessione quinquennale, 4 anni su una decennale — e il nuovo piano parte solo dopo che il precedente è stato estinto, senza sovrapposizioni.

Cosa succede al debito residuo se il pensionato muore?

Le trattenute si fermano, perché viene meno la pensione su cui operavano. La quota del mese in cui è avvenuto il decesso resta legittimamente trattenuta — il diritto al rateo matura il primo giorno del mese — mentre quelle dei mesi successivi vengono recuperate dall'INPS presso la finanziaria. Sul debito residuo l'INPS non risponde: per legge il prestito deve avere «la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario», e la copertura è un rapporto fra la finanziaria e la compagnia. Chiedi sempre copia della polizza alla stipula e conservala con il contratto.

Ho scoperto una trattenuta per un prestito che non ho chiesto: l'INPS può fermarla?

L'INPS può sospendere in via cautelare il versamento delle somme alla finanziaria, ma soltanto se documenti di avere presentato una denuncia o una querela all'autorità competente: una diffida o una contestazione scritta non bastano. Durante la sospensione la trattenuta continua a essere applicata sulla pensione, ma le somme vengono accantonate e non vanno a nessuno finché la vicenda non è definita da un accordo fra le parti o da un provvedimento. Nel frattempo il codice fiscale resta inibito: non si possono chiedere nuove quote cedibili né notificare nuovi contratti.

Fonti

  1. INPS, circolare n. 109 del 2 novembre 2026 — cessione fino a un quinto della pensione e traslazione della cessione del quinto dello stipendio: quota cedibile teorica ed effettiva, trattamenti cedibili ed esclusi, durata, rinnovo, accodamento, estinzione anticipata, decesso (2 novembre 2026)
  2. Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, art. 13-bis (conv. l. 80/2005) — estende ai pensionati la cessione di quote: «fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni», con assicurazione obbligatoria sulla vita (testo vigente al 3 novembre 2026) (14 marzo 2005)
  3. D.M. Economia e finanze 27 dicembre 2006, n. 313 — regolamento attuativo: requisiti degli intermediari (art. 106 TUB) e convenzioni con l'obiettivo di «condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato»; nelle note alle premesse il testo dell'art. 1 del d.P.R. 180/1950 con la salvaguardia del trattamento minimo (27 dicembre 2006)
  4. INPS, circolare n. 153 del 19 dicembre 2025 — rinnovo delle pensioni 2026: importo del trattamento minimo mensile e annuo, il parametro su cui si misura la quota cedibile (19 dicembre 2025)