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Fondo pensione, da oggi si può chiedere l'erogazione frazionata
Dal 31 ottobre 2026 il montante si può incassare a rate su almeno cinque anni. Ma la ritenuta è del 20 %, non del 15 %: cinque punti in più delle altre opzioni.
Da oggi, 31 ottobre 2026, chi ha maturato il diritto alla prestazione di un fondo pensione può chiedere di incassare il montante in forma frazionata, cioè a rate, per un periodo non inferiore a 5 anni. È l'ultima delle tre nuove forme di erogazione introdotte dalla legge di bilancio 2026 nell'articolo 11 del decreto legislativo 252/2005: le altre due — la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili — sono partite il 1° luglio 2026. Per l'erogazione frazionata il termine era stato spostato a oggi in sede di conversione del decreto-legge 62/2026.
Che cosa cambia
Fino a ieri, alla fine della carriera, le strade erano due: fino al 50 % del montante in capitale e il resto in rendita vitalizia, cioè un assegno pagato finché si vive. Da oggi il montante può anche essere semplicemente erogato a rate su un orizzonte scelto, purché non più breve di 5 anni. Chi non vuole legarsi a una compagnia assicurativa ha un'alternativa in più.
Il resto delle regole non cambia. Serve sempre l'anzianità di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari e la maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio; la quota in capitale fino al 50 % resta abbinabile; la scelta è irrevocabile e chiude la porta a RITA, anticipazioni e trasferimenti.
Il numero che decide: cinque punti di imposta
È la parte che si legge meno nei titoli. Le tre prestazioni nuove non hanno la stessa tassazione.
La rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili seguono il regime delle prestazioni in capitale: ritenuta del 15 %, che scende di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9 %.
L'erogazione frazionata ha invece una regola sua, nel comma 6-ter: ritenuta a titolo d'imposta del 20 %, ridotta di 0,25 punti per ogni anno oltre il quindicesimo, con una riduzione massima di 5 punti. Il pavimento è quindi il 15 %, mai meno. Su una lunga anzianità contributiva la differenza fra le due regole arriva a sei punti a parità di montante: è il primo conto da fare, prima ancora di scegliere la durata delle rate.
Che cosa non cambia
Il fondo può non essere pronto. La COVIP deve ancora definire periodicità e numero minimo delle rate, e finché le istruzioni non sono recepite nei regolamenti l'opzione può non essere materialmente disponibile. L'entrata in vigore riguarda la legge, non l'offerta dei singoli fondi.
E l'erogazione frazionata non è una pensione: non si rivaluta come l'assegno INPS, non ha reversibilità e finisce quando il montante è esaurito. Chi cerca un reddito garantito a vita continua a trovarlo solo nella rendita vitalizia.
Le tre opzioni a confronto, con il regime fiscale di ciascuna, sono nella guida su capitale o rendita del fondo pensione. Per il caso concreto — quanto resta in mano dopo le tasse, e in quanti anni — chiedi al tuo fondo un prospetto scritto, e confrontalo con un consulente o un patronato.
Domande frequenti
Il mio fondo è obbligato a offrirmela da oggi?
No. La norma è in vigore, ma la COVIP deve definire periodicità e numero minimo delle rate (art. 19, c. 2, lett. n-bis, d.lgs. 252/2005). Finché il fondo non adegua il regolamento e le note informative, l'opzione può non comparire fra quelle disponibili. Chiedilo al tuo fondo prima di contarci.
Conviene rispetto alla rendita a durata definita?
Dipende quasi solo dalle tasse. L'erogazione frazionata sconta una ritenuta del 20 % che scende fino al 15 %; la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili seguono invece il regime delle prestazioni in capitale, dal 15 % al 9 %. A parità di montante sono cinque o sei punti di imposta.
Posso cambiare idea dopo?
No, la scelta è irrevocabile, salvo la conversione in rendita vitalizia del montante residuo. Chi attiva una delle tre prestazioni nuove non può più chiedere RITA, anticipazioni o trasferimenti, e una RITA in corso va revocata.
Fonti
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), art. 1, cc. 201-202 — nuove forme di erogazione della prestazione complementare e relativo regime fiscale (30 dicembre 2025)
- Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, cc. 3-bis, 6-bis e 6-ter — testo vigente (5 dicembre 2005)
- Decreto-legge 29 aprile 2026, n. 62, art. 16-ter, convertito dalla legge 112/2026 — differimento al 31 ottobre 2026 dell'avvio dell'erogazione frazionata (29 aprile 2026)


