Contributi e riscatti
Congedo per malattie oncologiche: come riscattare i 24 mesi
La legge 106/2025 dà fino a 24 mesi di congedo senza stipendio con invalidità dal 74 %: quei mesi non contano per la pensione, ma dal 9 agosto 2025 si riscattano.

Dal 2025 chi si deve fermare per una malattia oncologica, invalidante o cronica ha diritto a un congedo fino a 24 mesi con il posto di lavoro conservato. Il rovescio della medaglia è che in quei mesi non c'è stipendio e il tempo non conta per la pensione. Si può però recuperarlo: l'INPS ha spiegato come con la circolare n. 108 del 22 ottobre 2026, che ammette al riscatto i soli periodi dal 9 agosto 2025 in poi, calcola l'onere sulla retribuzione dell'ultimo anno e lo rende deducibile dal reddito.
Che cos'è il congedo della legge 106/2025
Lo prevede l'articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106. Possono chiederlo i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 %. Il periodo può arrivare a 24 mesi, cioè 2 anni, e può essere preso tutto insieme o a pezzi.
Le condizioni sono scritte nella norma e vanno lette tutte insieme: il posto di lavoro è conservato, la retribuzione no, e durante il congedo non si può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con altri benefici economici o giuridici, ma la sua fruizione comincia solo quando sono esauriti gli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, che spettano al dipendente a qualunque titolo: è l'ultima rete, non la prima. Restano salve le disposizioni più favorevoli del contratto collettivo o della disciplina che regola il rapporto. La certificazione della malattia la rilascia il medico di medicina generale o il medico specialista di una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore.
Nota. La stessa legge, all'articolo 2, dà un'altra cosa che spesso viene confusa con il congedo: 10 ore annue di permesso in più rispetto a quelle già previste, per visite, esami strumentali, analisi e cure mediche frequenti, con indennità e copertura figurativa, in vigore dal 1° gennaio 2026. Spettano anche al dipendente che ha un figlio minorenne nelle stesse condizioni di salute. Quelle ore, a differenza del congedo, sono coperte da contribuzione figurativa e non vanno riscattate.
Nota. Per i lavoratori autonomi che prestano l'attività in via continuativa per un committente la legge non prevede il congedo ma la sospensione del rapporto dell'articolo 14 della legge 81/2017, per un massimo di 300 giorni per anno solare. Finito il congedo, il dipendente ha diritto di accedere in via prioritaria al lavoro agile, dove la prestazione lo consente.
Perché quei mesi non contano per la pensione
La legge è esplicita: il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Tradotto sull'estratto conto significa due assenze insieme. Non ci sono contributi obbligatori, perché il datore di lavoro non paga la retribuzione e quindi non versa nulla. E non c'è l'accredito figurativo, quello che invece copre gratuitamente la malattia indennizzata, la maternità o la cassa integrazione: qui la copertura figurativa non è prevista.
Il risultato è un buco contributivo che pesa due volte. Pesa sul diritto, perché quelle settimane non si contano quando si verifica se hai raggiunto i 20 anni della pensione di vecchiaia o i 42 anni e 10 mesi dell'anticipata ordinaria. E pesa sulla misura, perché nel sistema contributivo ogni anno scoperto è un anno in cui il montante non cresce.
Attenzione. Due anni di congedo non riscattato possono spostare in avanti la data di uscita di due anni pieni, se stai completando un requisito contributivo. Prima di decidere, leggi il tuo estratto conto contributivo e guarda quanti mesi ti separano davvero dal requisito.
Quali periodi si possono riscattare, e da quando
Qui sta il limite più importante della circolare. I periodi ammessi al riscatto non possono essere anteriori all'entrata in vigore della legge, cioè il 9 agosto 2025, e non possono superare complessivamente 24 mesi, continuativi o frazionati, nell'arco di tutta la vita lavorativa. Un'assenza presa nel 2023 per la stessa malattia non rientra in questa facoltà: va valutata con le regole ordinarie, che sono altre.
C'è poi una condizione tecnica da verificare sull'estratto conto: il periodo non deve essere già coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto. E non solo nella gestione dove presenti la domanda: la circolare estende il controllo a qualsiasi altra forma di previdenza obbligatoria, comprese le casse dei liberi professionisti, il regime previdenziale dell'Unione europea e i regimi dei Paesi convenzionati. Se hai lavorato anche all'estero, il punto va chiarito prima, non dopo.
Una buona notizia, invece, riguarda i tetti già esistenti. Questi mesi non rientrano nei 2 anni di congedo per gravi e documentati motivi familiari dell'articolo 4, comma 2, della legge 53/2000, e non rientrano nei 3 anni di riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro dell'articolo 5 del d.lgs. 564/1996. È una facoltà che si aggiunge, non che consuma quelle che avevi già.
Quanto costa
L'onere si determina con il meccanismo del calcolo a percentuale dell'articolo 2, comma 5, del d.lgs. 184/1997. Si applica l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data della domanda nella gestione dove opera il riscatto, e la si applica alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, rapportandola al periodo che vuoi riscattare. Quella retribuzione viene poi attribuita in proporzione ai periodi riscattati, e la rivalutazione del montante contributivo decorre dalla data della domanda.
Due conseguenze pratiche. La prima: il costo dipende dal tuo stipendio, quindi non esiste una cifra valida per tutti e la circolare, infatti, non ne fa nessuna. La seconda: il conto si fa sulla retribuzione più recente, non su quella del periodo di congedo.
Esempio. Lavoratore dipendente con una retribuzione imponibile di 28.000 € nei dodici mesi considerati e aliquota del 33 %: dodici mesi di congedo costerebbero circa 9.240 €, ventiquattro mesi circa 18.480 €. Con un'aliquota marginale IRPEF del 33 %, la deduzione restituisce circa un terzo della somma. Sono cifre di esempio per dare l'ordine di grandezza: il preventivo ufficiale lo fa l'INPS sulla tua posizione assicurativa.
I periodi riscattati sono valutati sempre con le regole del sistema contributivo, perché l'istituto nasce nel 2025: non c'è modo di farli ricadere nel retributivo, nemmeno per chi ha contributi prima del 1996. L'onere versato è deducibile dal reddito complessivo di chi lo sostiene, e per le modalità e i tempi di pagamento valgono le regole generali dei riscatti nella gestione di appartenenza.
Riscatto o contributi volontari?
Il testo della legge dice che il dipendente può procedere al riscatto «secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria». L'INPS ha sciolto il nodo con un'interpretazione estensiva, su parere conforme del Ministero del Lavoro: all'assicurato è riconosciuta la facoltà di scegliere fra il riscatto e la prosecuzione volontaria per coprire lo stesso periodo.
La scelta non è indifferente. I contributi volontari richiedono un'autorizzazione con requisiti propri di anzianità, si versano trimestre per trimestre e il ritardo nel pagamento rende nullo il versamento; la base di calcolo è la media delle ultime cinquantadue settimane di retribuzione. Il riscatto, invece, è una domanda unica con un onere determinato in un provvedimento, e la sua base sono i dodici mesi meno remoti. Chi ha avuto una retribuzione in discesa nell'ultimo periodo può trovare più conveniente una strada, chi l'ha avuta in salita l'altra. È esattamente il tipo di confronto da portare a un patronato con l'estratto conto in mano.
Che documenti servono e come si presenta la domanda
Il periodo oggetto di riscatto deve collocarsi dentro un rapporto di lavoro dipendente in cui la prestazione è stata sospesa proprio per questo congedo. Serve quindi una documentazione del rapporto di lavoro risalente a quel periodo che dimostri che il congedo è stato concesso e fruito ai sensi della legge 106/2025: tipicamente il provvedimento di concessione del datore di lavoro. Se quel documento non c'è più, l'INPS accetta una dichiarazione rilasciata «ora per allora» dal datore di lavoro, purché accompagnata dalla documentazione sanitaria che ha portato alla concessione e da elementi che permettano di verificare l'effettiva assenza dal servizio.
La domanda si presenta dalla data di entrata in vigore della legge e può farla l'interessato o il suo superstite. Va indirizzata alla gestione previdenziale in cui risulta accreditata la contribuzione del periodo di lavoro nel quale si inserisce il congedo; se nel frattempo quei contributi sono stati spostati con una ricongiunzione o un trasferimento, si presenta alla gestione in cui sono confluiti. I canali verso l'INPS sono tre e sono solo telematici: il servizio online «Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa», dentro l'area «Ricongiunzioni e riscatti», con SPID di almeno secondo livello, CIE o CNS; il Contact center; un patronato o un intermediario dell'Istituto.
Attenzione. La facoltà si può esercitare anche dopo la cessazione del rapporto e anche da pensionati, ma la circolare fa salvi «gli eventuali termini decadenziali previsti dalla normativa di settore vigente nella Gestione previdenziale interessata». Se sei già titolare di pensione, chiedi per iscritto quali termini si applicano al tuo caso prima di preparare la domanda.
Che effetto ha sulla pensione
L'anzianità contributiva acquistata con il riscatto è utile sia per il conseguimento del diritto a pensione sia per la determinazione della misura: conta cioè per arrivare al requisito e si somma al montante che poi diventa assegno. Sull'importo l'effetto è quello di qualsiasi contributo del sistema contributivo: la somma versata entra nel montante, viene rivalutata ogni anno e all'uscita si moltiplica per il coefficiente di trasformazione dell'età che hai al pensionamento.
Il meccanismo è spiegato passo per passo in come si calcola la pensione. Vale la pena guardare entrambi gli effetti prima di decidere: per chi è lontano dalla pensione pesa soprattutto il montante, per chi è a un passo dal requisito pesa quasi solo la data di uscita, e i due conti possono portare a risposte diverse.
Il riscatto, infine, non è obbligatorio e non ha una scadenza fissata dalla legge: si può valutare con calma, anche a distanza di anni, tenendo conto che la base di calcolo dell'onere cambia insieme alla retribuzione. Per il preventivo esatto e per la scelta fra riscatto e contributi volontari verifica con l'INPS o con un patronato: sono decisioni che dipendono dalla tua posizione assicurativa, e un errore sulla gestione a cui presentare la domanda costa mesi di attesa.
Fai i conti
Domande frequenti
Chi può chiedere il congedo per malattie oncologiche o croniche?
I lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 %. La certificazione la rilascia il medico di medicina generale o il medico specialista di una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore. Il congedo arriva fino a 24 mesi, continuativi o frazionati, e si colloca dopo l'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata.
Quei mesi contano per la pensione?
No, non da soli. La legge dice espressamente che il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali: non ci sono contributi obbligatori, perché non c'è retribuzione, e non scatta nemmeno l'accredito figurativo che copre la malattia o la cassa integrazione. Per farli contare bisogna riscattarli o coprirli con i contributi volontari.
Posso riscattare un congedo fruito prima del 2025?
No. L'INPS, con la circolare n. 108 del 22 ottobre 2026, ha chiarito che i periodi riscattabili non possono essere antecedenti all'entrata in vigore della legge, cioè il 9 agosto 2025. Assenze precedenti, anche per la stessa malattia, seguono le regole ordinarie: vanno verificate sull'estratto conto una per una.
Quanto costa riscattare il congedo?
Non c'è un prezzo di listino: l'onere si calcola a percentuale, applicando l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data della domanda alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla domanda, rapportata al periodo che si riscatta. Chi aveva una retribuzione alta paga di più. L'importo versato è però deducibile dal reddito complessivo di chi lo sostiene.
Posso chiedere il riscatto se ho già smesso di lavorare o sono già in pensione?
Sì. La circolare precisa che il termine «dipendente» indica chi ha fruito del congedo in quanto titolare di un rapporto di lavoro dipendente, senza che quel rapporto debba essere ancora in corso: la domanda la possono presentare anche gli assicurati cessati, i già titolari di pensione e i superstiti, fermi restando i termini di decadenza previsti dalla gestione previdenziale interessata.
Fonti
- INPS, circolare n. 108 del 22 ottobre 2026 — Facoltà di riscatto del periodo di congedo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106. Modalità applicative (22 ottobre 2026)
- Legge 18 luglio 2025, n. 106, art. 1 — conservazione del posto di lavoro e congedo fino a ventiquattro mesi (Normattiva) (18 luglio 2025)
- Legge 18 luglio 2025, n. 106, art. 2 — permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche (Normattiva) (18 luglio 2025)


